COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 151/A C.S.MESSINA SUD A.S.D. (AG) – Appello avverso ammenda di euro 500,00 e squalifica fino al 7/2/2020 dell’assistente arbitro sig. Giovanni Santamaria – Campionato Giovanissimi Regionali Gir. D) gara Magica CT/Messina Sud del 07febbraio 2015 – C.U. n° 347/71 sgs del 12/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 151/A C.S.MESSINA SUD A.S.D. (AG) - Appello avverso ammenda di euro 500,00 e squalifica fino al 7/2/2020 dell’assistente arbitro sig. Giovanni Santamaria – Campionato Giovanissimi Regionali Gir. D) gara Magica CT/Messina Sud del 07febbraio 2015 – C.U. n° 347/71 sgs del 12/02/2015 La società C.S. Messina Sud A.S.D. con tempestivo reclamo impugna la decisione in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il sig. Giovanni Santamaria non avrebbe mai colpito il direttore di gara così come i propri tesserati, contrariamente a quanto sostenuto dall’arbitro nel suo referto, non avrebbero mai impedito a quest’ultimo di lasciare il campo. La stessa società adombra il sospetto che le certificazioni mediche rilasciate da strutture pubbliche siano il frutto di una presunta frode messa in atto dal direttore di gara con l’ausilio di dirigente della Società Magica Catania. In ragione di quanto sopra la reclamante chiede a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale in via istruttoria di disporre l’audizione del sig. Giovanni Santamaria e del sig. Francesco Scopelliti entrambi tesserati per essa Messina Sud al fine di riferire in ordine a quanto accaduto nella gara in esame; nel merito chiede l’annullamento delle sanzioni della squalifica e dell’ammenda; nonché l’autorizzazione ad adire le vie legali. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rigetta la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante in quanto inammissibile, come parimenti inammissibile è la richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali non essendo questo l’Organo preposto alla concessione di detta autorizzazione. Ciò posto e letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 3’ minuto di recupero del 2° t. a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro questi veniva accerchiato da tutti i calciatori e dirigenti della società Messina Sud che protestavano avverso la sua decisione. In tale frangente interveniva il sig. Giovanni Santamaria, precedentemente allontanato, il quale facendo finta di placare gli animi di alcuni suoi tesserati colpiva, all’improvviso, con una violenta gomitata il direttore di gara all’altezza dello sterno provocandogli un fortissimo dolore con una momentanea perdita dei sensi e senso di nausea. L’arbitro in tale frangente veniva soccorso da un dirigente della Magica CT che gli consentiva di raggiungere il proprio spogliatoio che poteva lasciare solo intorno alle ore 18,00 quando tutti avevano lasciato l’impianto atteso che per circa un’ora dal termine della gara tutti i tesserati del Messina Sud (calciatori e dirigenti) avevano inscenato una serie di proteste tali da impedirgli di lasciare anzitempo l’impianto sportivo. Una volta lasciato l’impianto sportivo il direttore di gara accompagnato da un dirigente della Magica Ct raggiungeva il pronto soccorso del P.O. di S. Marta e S. Venera di Acireale dal quale veniva dimesso alle ore 22,30 con una prognosi di 30 gg s.c. per “verosimile linea infrattiva al passaggio fra manubrio e corpo sternale”. In ragione di quanto sopra il proposto gravame risulta infondato in quanto il sig. Giovanni Santamaria è stato ben individuato dal direttore di gara quale autore del grave gesto violento che ha causato lesioni guaribili in 30 gg s.c. così come attestato dalla certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso del P.O. di S. Marta e S. Venera di Acireale atti che per loro natura fanno fede fino a querela di falso. Non di meno questa Corte non può non rilevare l’atteggiamento della reclamante che di fronte ad una sì grave aggressione (anche per la modalità con cui è stata eseguita e della localizzazione del punto di contatto che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze) in danno del direttore di gara, adombra, al fine di escludere la proprie responsabilità una macchinazione fraudolenta dello stesso arbitro in concorso con il dirigente della Magica CT. Tale comportamento risulta contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i soggetti individuati all’art. 1 bis del C.G.S. e detto comportamento risulta ancor più grave ove riferito, come nella fattispecie in esame, ad una società di Settore Giovanile che, viceversa, dovrebbe maggiormente insegnare tali fondanti valori nei giovani calciatori. Tale carenza di valori risulta altresì comprovato dal comportamento assunto dai calciatori e dirigenti tutti che per circa un’ora hanno continuato a protestare nei confronti del direttore di gara (la stessa reclamante ammette di avere ritirato i documenti alle ore 17,30 e cioè dopo oltre mezz’ora dal il termine della partita) così da impedirgli di lasciare l’impianto sportivo e raggiungere nel più breve tempo possibile la struttura sanitaria. I detti evidenziati comportamenti non possono non essere tenuti in considerazione da questa Corte ai fini di un aggravamento delle sanzioni a irrogate (art. 36 comma 3 C.G.S.) alla società ed al tesserato come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale,rigetta l’appello proposto, ed ai sensi dell’art. 36 comma 3 del C.G.S. dispone, in aggiunta alla sanzione dell’ammenda, la retrocessione all’ultimo posto in classifica della Società S.C. Messina Sud A.S.D. (art. 18 comma 1 lett. h C.G.S.). Dispone altresì, in aggiunta alle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure,l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 250,00 ( art. 19 comma 6 C.G.S.) a carico del sig. Giovanni Santamaria. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata. Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare eventuali violazioni disciplinari a carico della reclamante in relazione alle accuse di presunta frode poste in essere dal direttore di gara in concorso con il dirigente della società Magica Catania.
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