F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 16 Marzo 2015 (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria) – (nota n. 3670/1829 pf10- 11 SP/blp del 25.11.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 16 Marzo 2015
(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria) - (nota n. 3670/1829 pf10- 11 SP/blp del 25.11.2014). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti; ascoltati, nelle riunioni del 18 dicembre 2014, 12 febbraio 2015 e del 12 marzo 2015, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) nei confronti del Dott. Luigi Repace, e gli Avv.ti Francesco Falcinelli e Luigi Chiappero, quali difensori del deferito, i quali si sono riportati integralmente alle memorie difensive e hanno concluso per il totale proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, per l’applicazione di una sanzione pecuniaria e comunque di una sanzione minima, nonché il Dott. Repace, che ha reso dichiarazioni spontanee a propria discolpa; osserva; 1 - Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, il Dott. Luigi Repace, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale LND – FIGC dell’Umbria, “per rispondere della violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, avendo posto in essere comportamenti non conformi a buone regole di gestione della vicenda sul finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria per la realizzazione di un impianto sportivo, quali la disordinata e carente tenuta della contabilità, nonché l’utilizzo dei fondi per scopi diversi al momento dell’effettiva erogazione e comunque non attinenti allo scopo vincolato per il quale era stato concesso (prima quota del contributo di euro 150.000,00 utilizzata per differenti esigenze e seconda quota del contributo di euro 120.000,00, richiesta ed ottenuta in carenza di un reale ed effettivo stato di avanzamento dei lavori, come confermato dall’impresa appaltatrice degli stessi), tutti comportamenti da considerarsi fra loro collegati e finalizzati unitariamente all’irregolare ottenimento dei fondi ed irregolare utilizzo degli stessi, procurando così un danno all’immagine della struttura federale interessata ed esponendola al rischio di ripetizione del contributo ottenuto.”. 2 - La difesa del deferito Si è costituito nel procedimento il Dott. Repace, con memoria depositata in atti, chiedendo: 1. in rito, dichiararsi la nullità dell’atto di deferimento, per avere la Procura federale omesso di procedere al suo interrogatorio in sede di indagini; 2. in via preliminare, di sospendere il procedimento in attesa della definizione del processo penale in corso a suo carico, avente ad oggetto il medesimo fatto storico o, in ogni caso, di differire l’udienza di trattazione del deferimento a data successiva alla definizione dell’udienza preliminare dinanzi al Gip del Tribunale di Perugia; 3. nel merito, di proscioglierlo dal deferimento perché infondato in fatto ed in diritto; 4. in via istruttoria, di essere sentito in merito ad i fatti oggetto del deferimento e di ascoltare testimoni sull’iter che ha portato alla realizzazione dell’impianto di calcio per cui si discute. 3 - Le ordinanze in corso di giudizio 3.1. Con ordinanza del 18 dicembre 2014, questo Collegio, vista l’stanza della difesa del Dott. Repace, fondata su un certificato di ricovero/degenza dello stesso presso l’ospedale di Città di Castello e vista la non opposizione della Procura federale, rinviava il procedimento, con sospensione dei termini di estinzione di cui all’art. 34bis, n. 5 del CGS, a nuovo ruolo. 3.2. Con ordinanza del 12 febbraio 2015, questo Collegio si pronunciava sulle eccezioni: in rito, sollevata dalla difesa del deferito, con la quale si intendeva far valere un’asserita nullità del procedimento determinata dal mancato interrogatorio del Dott. Repace da parte della Procura federale, in sede di indagine; di improcedibilità del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 32, XI comma, nella precedente formulazione del CGS ante riforma, essendo stata acquisita in atti, in data 20 agosto 2012 – e, quindi, dopo il termine del 30 giugno 2012, data di scadenza del termine di svolgimento delle indagini – la richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Perugia nell’ambito del procedimento penale a carico del deferito. Entrambe le eccezioni venivano rigettate, in quanto: l’art. 32 ter, comma 4, CGS, stabilisce che la Procura federale deve assegnare un termine all’interessato, in via alternativa, “per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Come risulta dagli atti, quest’avviso era stato ritualmente inoltrato al Dott. Repace, il quale aveva utilizzato il termine concesso per depositare, alla Procura federale, una memoria difensiva. Non vi era stata, in conseguenza, alcuna violazione procedurale né, più in generale, alcuna violazione del diritto di difesa. Peraltro, sotto un ulteriore aspetto, è stato evidenziato come non vi sia alcuna norma del CGS che indichi, quale conseguenza del mancato compimento di un tale atto di indagine (l’interrogatorio dell’interessato), la nullità del deferimento proposto. Né vale richiamarsi, sul punto, come indicato dal Dott. Repace, ad un’interpretazione legata all’applicazione dei “principi che informano la materia e la tutela dell’effettività del diritto di difesa”, stante che la nullità deve essere necessariamente prevista e stabilità dalle norme di riferimento, e non trovare applicazione sulla base di criteri interpretativi. • come risulta dalla documentazione agli atti, se è vero che il documento in questione fosse stato acquisito dopo la scadenza del termine di svolgimento delle indagini, è altresì vero che era stato richiesto dalla Procura federale, nell’ambito delle attività di indagini, in data antecedente, e cioè in data 8 giugno 2012. Ne consegue che non può farsi carico alla Procura federale di un ritardo nell’acquisizione di documentazione non legata alla propria attività di indagine, ritualmente svolta nei termini, ma alla trasmissione della stessa da parte di un soggetto terzo. A tal fine, è rilevante indicare, sul punto, per quanto qui norma non applicabile, che la previsione contenuta nell’art. 32 quinquies, terzo comma, nella attuale formulazione del Codice di rito, lì dove prevede che “Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”, deve essere riferita a fattispecie diversa, e cioè quando quella documentazione venga acquisita, dalla Procura federale, al di fuori dell’attività di indagine svolta nei termini di svolgimento concessi dal Codice di giustizia. 3.3. Con ordinanza del 13 febbraio 2015, questo Collegio vista l’irrilevanza, ai fini del decidere, dei mezzi istruttori richiesti dalla difesa del deferito (segnatamente: prova per testi, così come richiesta alla pagina 19 della propria memoria difensiva, nonché consulenza tecnica finalizzata ad “accertare la provenienza e l’utilizzo del denaro fornito dalla Regione Umbria a titolo di contributo per la costruzione dell’impianto sportivo oggetto del presente procedimento …”), respingeva la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori avanzata dal Dott. Repace nel corso dell’udienza del 12 febbraio 2014. 3.4. Con ordinanza del 12 marzo 2015, questo Collegio: disponeva il rigetto della richiesta di sospensione del presente procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale, allo stato pendente, avanzata dalla difesa del Dott. Repace, stante che il giudizio, in applicazione del principio dell’autonomia del processo sportivo, doveva proseguire non essendovi necessità di provvedere al suo arresto in attesa della definizione di un procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. rilevava, con riferimento alla richiesta di riunione del procedimento n. 52 2014/2015 al presente procedimento, avanzata dalla Procura federale – richiesta a cui non si opponevano i difensori del deferito – che la stessa andava proposta, per poter essere compiutamente esaminata, in sede di trattazione del procedimento n. 52, stante che la richiesta era rivolta a riunire quel procedimento al presente, e non viceversa. 4 - Motivazione 4.1. La contestazione sollevata dalla Procura federale è chiara: al Sig. Repace viene contestata la circostanza di aver proceduto alla richiesta, nei confronti della Regione Umbria, di un finanziamento – a titolo di contributo a fondo perduto – di trecentomila euro, per la realizzazione di un impianto sportivo (rectius, per la ristrutturazione di un impianto di calcio), da completarsi entro l’anno solare 2009. Sul presupposto che, nell’ottobre del 2011, il collaboratore federale incaricato di svolgere un’indagine in merito, avrebbe constatato, all’esito di un sopralluogo, che l’opera non fosse stata ancora completata (verrà terminata solo in data 23 dicembre 2011) e, soprattutto, che il finanziamento ricevuto sarebbe stato destinato solo in minima parte alla realizzazione dell’impianto, ma, viceversa, utilizzato: quanto a centomila euro, per pagare parte del dovuto di una fattura (pari a complessivi 384mila euro) emessa a fronte della realizzazione della nuova sede FIGC di Perugia, riguardanti due edifici, in precedenza ultimati; quanto a 120mila euro, per fare comunque fronte a spese diverse dalla realizzazione del campo sportivo; procedeva al deferimento dell’incolpato. 4.2. Ora, dalla documentazione agli atti è risultato provato che, contrariamente a quanto posto a base dell’atto di deferimento, l’impianto sportivo è stato ultimato nei tempi (corrispondente alla data di scadenza non del 31 dicembre 2009, ma del 31 dicembre 2011) e cioè in data 23 dicembre 2011 (come da Comunicazione di Fine Lavori in atti) ed in conformità agli obblighi assunti dal Comitato Regionale Umbro per ottenere l’erogazione del contributo regionale (Permesso di Costruire n. 111 dell’8 febbraio 2006 e SCIA n. 3883 del 30 novembre 2011), e che nessuna somma, di quelle oggetto del finanziamento, sia stata distratta (come ammesso dalla stessa Procura federale, nel corso dell’udienza del 12 marzo 2015, in sede di requisitoria). Sul punto, peraltro, risultano decisive le conclusioni della perizia, in atti, redatta in data 30 novembre 2011, su incarico della Procura della Repubblica di Perugia, dall’Ing. Ruggero Minelli. Il perito, difatti, chiamato a verificare lo stato dei luoghi su cui doveva essere realizzato il campo da gioco e le relative infrastrutture, “il tutto al fine di accertare l’attuale consistenza dello stesso (anche a fronte delle opere come contrattualmente previste)”, concludeva nel senso che “le opere fatte corrispondono, in quanto a descrizione, con quanto scritto nella rendicontazione “a corpo” riportata nell’elaborato Stato Avanzamento Lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori e contenuta nel documento 12 corrispondente alla richiesta della seconda tranche di finanziamento.”. A nulla rileva, poi, a voler andare oltre, la circostanza che, con riferimento alla prima tranche del contributo ricevuto, la relativa somma non sia stata amministrata attraverso la predisposizione di un conto corrente bancario dedicato (come, viceversa, posto in essere per la seconda tranche), in quanto non vi era alcun obbligo in questo senso a carico del Comitato Regionale, mentre ogni altra eventuale contestazione, in merito alla gestione delle somme ricevute, è superata, in ogni caso, dalla circostanza che gli importi finanziati sono risultati destinati alla realizzazione dell’opera in argomento. Da quanto sopra, ne consegue l’infondatezza del deferimento proposto. P.Q.M. Respinge il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie il Dott. Luigi Repace da ogni addebito.
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