COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MOSCUFO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LOMEDICO GIOVANNI PER SEI GIORNATE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL VILLA CARMINE / MOSCUFO, DISPUTATA IL 15.02.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIR. “A” (C.U. N.29 del 19.02.15 – DELEGAZIONE DI PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MOSCUFO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LOMEDICO GIOVANNI PER SEI GIORNATE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL VILLA CARMINE / MOSCUFO, DISPUTATA IL 15.02.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIR. “A” (C.U. N.29 del 19.02.15 – DELEGAZIONE DI PESCARA)
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D Moscufo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “perché dopo essere stato espulso per condotta violenta tenuta nei confronti di un avversario, insultava l’ufficiale di gara e, uscendo dal terreno di gioco, sputava verso i componenti della panchina avversaria”.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore si era limitato a protestare con l’arbitro e dopo essere stato espulso aveva gettato a terra la gomma che stava masticando e l’arbitro ha equivocato tale gesto ritenendo che avesse sputato nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Ha pertanto concluso per la riduzione della sanzione.
Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento in quanto i fatti riferiti dal direttore di gara con riferimento al calciatore Lomedico non possono essere messi in discussione dall’interessata versione fornita dall’appellante la quale appare suggestiva ma certamente poco aderente alla realtà. La sanzione inflitta deve essere confermata in quanto tra i fatti addebitati, oltre a quello riprovevole dello sputo, vi è la circostanza non riferita dal primo giudice che lo stesso calciatore a fine partita provava a venire alle mani con i calciatori avversari, venendo fermato dai dirigenti ospiti.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa d’appello.
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