COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GUILMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MANCINI ALESSIO PER CINQUE ANNI CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA F.I.G.C., INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUILMI / REAL CARPINETO SINELLO, DISPUTATA IL 18.1.2015 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°25 del 22.1.15 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C.D. GUILMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MANCINI ALESSIO PER CINQUE ANNI CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA F.I.G.C., INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUILMI / REAL CARPINETO SINELLO, DISPUTATA IL 18.1.2015 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N°25 del 22.1.15 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto, la società A.C.D. Guilmi ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone una sostanziosa riduzione, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Mancini, perché, al 41° del primo tempo di gara e dopo essere stato ammonito, si avvicinava all’arbitro proferendo nei suoi confronti frasi offensive e minacciose poi spintonandolo e facendolo retrocedere di alcuni passi, infine afferrandolo per il collo con entrambe le mani, cessando la presa solo dopo l’intervento del suo capitano e cagionando al direttore di gara dolore e lesioni che lo costringevano a sospendere l’incontro e a raggiungere il nosocomio di Gissi scortato dalle Forze dell’Ordine. L’appellante ha dedotto che il proprio tesserato afferrava il direttore di gara per il collo con entrambe le mani, ma resosi conto del suo comportamento sbagliato, lasciava subito la presa e non dopo l’intervento del suo capitano che, in quel momento, si trovava in una zona di campo lontana, tanto è vero che interveniva altro calciatore distante circa un metro dal punto dove si stavano svolgendo i fatti. Peraltro, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gissi non riscontrava lesioni, come dimostra la prognosi di soli due giorni. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, precisato che di essere stato afferrato per il collo per alcuni secondi, non subendo particolari conseguenze immediate, al di la di un forte dolore, tanto da poter raggiungere gli spogliatoi e adottare la decisione di sospendere la gara. La tenuità delle conseguenze è, del resto, certificata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gissi, che giustifica i due giorni di prognosi con una contusione al collo definita lieve. Alla luce dei suddetti chiarimenti la Corte ritiene, pertanto, equo ridurre la sanzione di un anno. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mancini Alessio a quattro anni, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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