COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING VASTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MIGNOGNA ANDREA PER CINQUE GIORNATE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUASTAMEROLI / SPORTING VASTO, DISPUTATA IL 15.02.15, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N°30 dell’19.02.15 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING VASTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MIGNOGNA ANDREA PER CINQUE GIORNATE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUASTAMEROLI / SPORTING VASTO, DISPUTATA IL 15.02.15, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N°30 dell’19.02.15 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto, la società Sporting Vasto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “per aver colpito al volto con un pugno un avversario provocandogli dolore, arrossamento e gonfiore”. Ha dedotto l’appellante che i fatti riferiti dall’arbitro non sono veritieri in quanto il Mignogna si sarebbe limitato a spingere l’avversario come avrebbero potuto riferire alcuni dirigenti della società e l’allenatore della squadra avversaria. Ha pertanto concluso per la revoca della sanzione. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta chiaramente dagli atti ufficiali che il calciatore Mignogna ha colpito un avversario con un pugno di forte intensità con la conseguenza che quanto riferito dalla società appellante non può porre in dubbio la veridicità della versione dei fatti riferita dall’arbitro. La sanzione inflitta è congrua sia per le conseguenze subite dal calciatore avversario sia perché si tratta di sanzione relativa ad un calciatore del campionato allievi la cui funzione è chiaramente educativa. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa d’appello.
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