COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA SRL AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BERARDINUCCI ALESSANDRO PER QUATTRO GIORNATE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OLYMPIA CEDAS / RENATO CURI ANGOLANA , DISPUTATA IL 18.02.15, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. N°45 del 19.02.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 5/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA SRL AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BERARDINUCCI ALESSANDRO PER QUATTRO GIORNATE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OLYMPIA CEDAS / RENATO CURI ANGOLANA , DISPUTATA IL 18.02.15, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. N°45 del 19.02.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Renato Curi Angolana ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “perché colpiva violentemente un avversario al volto (capitano)”. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro si trovava lontano dall’azione e non poteva avere avuto una nitida visione di quanto accaduto. Osserva la Corte che quanto riferito dal direttore di gara non può essere messo in discussione dalla interessata versione dei fatti fornita dalla società appellante, mentre la sanzione inflitta deve essere ritenuta congrua sia in considerazione della qualifica di capitano rivestita dal Berardinucci e sia con riferimento al campionato di pertinenza che ha evidentemente funzione educativa. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa d’appello.
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