COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE IRACE LUCA PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA DI € 100,00, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS PESCARA / INSIEME, DISPUTATA IL 22.02.15, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°46 dell’26.02.15 –COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE IRACE LUCA PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA DI € 100,00, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS PESCARA / INSIEME, DISPUTATA IL 22.02.15, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°46 dell’26.02.15 –COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Virtus Pescara ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. quanto al calciatore Irace, per reiterati insulti e minacce nei confronti del direttore di gara e, in relazione all’ammenda, per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante, l’insussistenza degli addebiti per entrambe le sanzioni. Il calciatore, infatti, ammonito per fallo di mano commesso da terra scivolando sulla palla, si lasciava andare esternando una parolaccia nei confronti di un compagno di squadra, reo di averlo messo in condizione di fare un fallo di gioco e non nei confronti del direttore di gara che, nell’occasione, aveva evidentemente frainteso visto che non era stato destinatario nemmeno di reiterati insulti e minacce. Le asserite intemperanze, inoltre, non sarebbero state commesse da persone appartenenti alla società e, in ogni caso, sconosciute, tenuto conto che il campo di gioco è un centro sportivo aperto a tutti. Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore Irace Luca, può essere lievemente ridotta in quanto il comportamento dallo stesso tenuto non appare di particolare gravità. Va, invece, confermata la sanzione dell’ammenda nei confronti della società, in quanto dal rapporto di gara si evince chiaramente che l’arbitro aveva individuato con certezza la provenienza degli insulti dai sostenitori della società ospitante. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Irace Luca a tre gare, confermando nel resto l’impugnata decisione.Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it