COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SACRO CUORE ROSETO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; AMMENDA DI € 25,00), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SACRO CUORE ROSETO / VAL TORDINO, DISPUTATA IL 25.01.15, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI, GIRONE “B” (C.U. N°30 del 29.01.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SACRO CUORE ROSETO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; AMMENDA DI € 25,00), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SACRO CUORE ROSETO / VAL TORDINO, DISPUTATA IL 25.01.15, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI, GIRONE “B” (C.U. N°30 del 29.01.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sacro Cuore Roseto ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. con la seguente motivazione: “Rilevato dal rapporto arbitrale che il direttore di gara non ha ritenuto di far svolgere la partita a causa della mancata presenza delle linee laterali, di porta e mediana e che tale attività non è stata compiuta delibera di infliggere alla società Sacro Cuore Roseto la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di comminare l'ammenda di euro 25,00 per la predetta rinuncia”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’erronea valutazione dei fatti da parte del direttore di gara il quale, nonostante avesse già fatto il riconoscimento dei calciatori, solo tre minuti prima dell’inizio ufficiale della gara fissato per le 10,30, a suo insindacabile arbitrio, decideva di non far disputare l’incontro per insufficienza delle linee di demarcazione del campo, il tutto senza attendere fino allo scadere del primo tempo, termine entro il quale la società ospitante avrebbe potuto provvedere a delineare il terreno di gioco. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originali riferimenti, precisando di avere interpellato alle ore 9,50 il custode dell’impianto sulla possibilità di demarcazione del campo e, stante la riferita impossibilità di effettuare l’operazione con materiale idoneo, di avere abbandonato il campo alle ore 10,40 quando già tutti i dirigenti locali e ospiti non erano più presenti. Osserva preliminarmente la Corte che la sanzione dell’ammenda non può essere oggetto di impugnazione a norma dell’art. 45, comma III, lett. d), C.G.S. Per quanto concerne la sanzione della perdita della gara, si rileva l’infondatezza delle motivazioni addotte dalla società appellante in quanto, dal supplemento di rapporto rimesso dal direttore di gara, si evince chiaramente che l’incontro non si è disputato in conseguenza della mancata segnature delle linee del campo, addebitabile ai dirigenti della società appellante. Tale versione dei fatti, proveniente dal direttore di gara costituisce fonte di prova privilegiata e, pertanto, deve prevalere rispetto alla interessata tesi proposta dalla società Sacro Cuore. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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