COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 03 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.74 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.116 del 19.2.2015 (squalifica del campo di giuoco per DUE giornate effettive di gara con l’obbligo della disputa a “porte chiuse”, penalizzazione di DUE punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 03 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.74 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.116 del 19.2.2015 (squalifica del campo di giuoco per DUE giornate effettive di gara con l’obbligo della disputa a “porte chiuse”, penalizzazione di DUE punti in classifica). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato che, per come risulta dal referto dell’arbitro, si è trattato di un isolato atto di violenza commesso da un singolo sostenitore della società Bagnarese; tenuto conto del fattivo intervento dei dirigenti della stessa società che si sono immediatamente prodigati nel portare aiuto all’assistente arbitrale; reputa questa Corte che la penalizzazione di due punti in classifica risulta eccessiva rispetto agli accadimenti e debba essere, pertanto, ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla Società A.C. BAGNARESE; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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