COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.79 della Società U.C.S. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Roccabernarda ASD – Luzzese Calcio 1965 del 25/1/2015 con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore BIAGI Davide per QUATTRO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.79 della Società U.C.S. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Roccabernarda ASD – Luzzese Calcio 1965 del 25/1/2015 con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore BIAGI Davide per QUATTRO giornate). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della controparte; ritenuto cha la sanzione inflitta al calciatore Biagi Davide, il quale in reazione dell’atto di violenza subito da un dirigente della società avversaria lo aggrediva, appare eccessiva e può essere ridotta; rilevato che per la punizione sportiva della perdita della gara nella seduta odierna si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell’arbitro e del commissario di campo per la seduta del 30 marzo 2015. P.Q.M. riduce la squalifica inflitta al calciatore BIAGI Davide a TRE giornate; rimanda ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara e del Commissario di Campo nella seduta del 30 MARZO 2015.
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