COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.80 della Società S.S.D. NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 26.2.2015 (squalifica del campo di giuoco per DUE giornate effettive di gara con l’obbligo della disputa a “porte chiuse”, ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore CORSARO Domenico fino al 24/5/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.80 della Società S.S.D. NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 26.2.2015 (squalifica del campo di giuoco per DUE giornate effettive di gara con l’obbligo della disputa a “porte chiuse”, ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore CORSARO Domenico fino al 24/5/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA dal referto arbitrale è risultato che i sostenitori della Società Nicotera hanno reiteratamente tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, il quale, a fine gara veniva aggredito da un sostenitore della Società che lo colpiva provocandogli lesioni non gravi; la circostanza che il gesto violento non poteva essere evitato, non esclude la responsabilità della Società che risponde, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del C.G.S., per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Ugualmente dal referto arbitrale, risulta che il comportamento del giocatore Corsaro Domenico, già espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo, a fine gara colpiva un giocatore avversario e originava diversi disordini, colpendo e tentando di colpire altri giocatori avversari. Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue e adeguate all'entità dei fatti accertati, e risultano già contenute per il fattivo comportamento dei dirigenti della Società Nicotera. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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