COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.81 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 5.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Polistena – Serrese del 25/1/2015 con il punteggio 0-3, ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente ALBANO Salvatore fino al 04.03.2015, squalifica del calciatore TASSONE Raffaele fino al 25.2.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.81 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 5.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Polistena – Serrese del 25/1/2015 con il punteggio 0-3, ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente ALBANO Salvatore fino al 04.03.2015, squalifica del calciatore TASSONE Raffaele fino al 25.2.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA dagli atti ufficiali del Comitato Regionale Calabria risulta che il calciatore Tassone Raffaele non aveva titolo a prendere parte alla gara del 25.1.2015 fra Polistena e Serrese, perchè risulta tesserato con la Società Serrese solo dal 30.1.2015. Correttamente, quindi, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato i provvedimenti avverso cui è stata proposto ricorso. Infondati sono, poi, le censure proposte dalla Società reclamante che riguardano: la competenza del primo giudice ad emettere il provvedimento avendo questi omologato la gara con deliberazione nel C.U. n.105 del 29.1.2015. Il rilevo è infondato, avendo in quel deliberato, lo stesso Giudice Territoriale riservato di provvedere sul punto, mantenendo quindi la competenza; l'inammissibilità del reclamo da parte della Società Polistena al primo giudice, per non averne preannunciato la presentazione nei termini di cui all'art. 46 del C.G.S. Anche tale rilievo è infondato, posto che il reclamo è stato presentato il giorno 27 gennaio 2015 e, quindi, nel termine previsto dall’art. 46, comma 3, del C.G.S. (applicabile al caso di specie) che prevede che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte alla gara sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara, escludendo, quindi, la necessità di preannunciare il reclamo stesso. Congrue ed adeguate appaiono le altre sanzioni inflitte dal primo giudice. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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