COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.87 della Società S.S.D. MARCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.41 SGS del 5.3.2015 (squalifica del calciatore LEONE Carmine per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.87 della Società S.S.D. MARCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.41 SGS del 5.3.2015 (squalifica del calciatore LEONE Carmine per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal referto arbitrale non emerge alcun atto di violenza nei confronti di un avversario da parte del calciatore Leone Carmine, in quale si è limitato a sollevare l’avversario rimasto a terra e la sanzione deve essere, quindi, congruamente ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE (2) giornate la squalifica a carico di LEONE Carmine e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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