COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.88 della Società A.S.D. CAULONIA 2006 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015( ammenda € 300,00, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente CAGLIUSO Francesco fino al 4/5/2015, squalifica dell’allenatore SCIDA’ Luciano fino al 1/4/2015 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.88 della Società A.S.D. CAULONIA 2006 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015( ammenda € 300,00, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente CAGLIUSO Francesco fino al 4/5/2015, squalifica dell’allenatore SCIDA’ Luciano fino al 1/4/2015 ). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo proposto avverso la squalifica inflitta fino all’01/04/2015 all’allenatore Scidà Luciano, non essendo impugnabili le squalifiche dei tecnici fino ad un mese, ex art.45, comma 3/b, del C.G.S.; che i fatti per come narrati dall’arbitro sono stati accertati; tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi appare conforme a giustizia ridurre sia l’inibizione inflitta al dirigente Cagliuso Francesco che l’ammenda irrogata alla reclamante; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - dichiarare l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica dell’allenatore SCIDÀ Luciano per i motivi di cui in premessa; - ridurre l’inibizione a svolgere ogni attività al dirigente CAGLIUSO Francesco fino a tutto il 12 APRILE 2015; - ridurre l’ammenda a carico della reclamante ad € 150,00. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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