COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 62. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PETRONE PAOLO – GARA RETTIFILO / ATLETICO EOL C5 DELL’8.02.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 62. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PETRONE PAOLO – GARA RETTIFILO / ATLETICO EOL C5 DELL’8.02.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 12.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Petrone Paolo, la squalifica per sette giornate di gara, “perché al termine della gara ingiuriava e minacciava il direttore di gara e cercava di colpirlo senza riuscirvi”. Avverso tale decisione, ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo il sig. Petrone Paolo. La tesi difensiva del reclamante deve essere parzialmente condivisa. Invero, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, presso questo Collegio, dal reclamante il quale ha ribadito che non ha mai offeso né tentato di aggredire il direttore di gara che, viceversa, egli ha accompagnato negli spogliatoi insieme al dirigente della propria squadra e dal presidente della società avversaria nonché dal Commissario Speciale degli Arbitri. Ha precisato, inoltre, di non essersi mai avvicinato all’arbitro, ad una distanza minore di due-tre metri. Inoltre, dal referto arbitrale si evince che, sebbene il calcettista abbia assunto un atteggiamento antisportivo nei confronti del direttore di gara, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso, per cui questo Collegio ritiene poter ridurre la squalifica, a suo carico, a sei gare. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Petrone Paolo, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65.00, come sancito per le impugnazioni prodotte direttamente dagli interessati.
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