COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. GIROLDI DANIELE, sig. MONELLI NELLO, calc. ESPOSITO ARCADI e A.S.D. VIRTUS LIBERTAS – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. GIROLDI DANIELE, sig. MONELLI NELLO, calc. ESPOSITO ARCADI e A.S.D. VIRTUS LIBERTAS - camp. I^ categoria Con nota 29.10.2014 n. 2694/61, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. GIROLDI DANIELE, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. Sampolese, della violazione dell’art. 1, comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed agli artt. 29 e 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., perché, nella sua qualità di Presidente , al quale compete l’adozione delle decisioni in ambito societario, era a conoscenza e compartecipe dell’accordo economico con il quale la società si impegnava a versare, per la stagione sportiva 2013/2014, al calc. Esposito Arcadi la somma di € 3.200 (€ 400 x 8 mensilità), avendo dichiarato testualmente, in sede di audizione, “Si, ero a conoscenza che il nostro direttore sportivo, Monelli Nello, era stato delegato alla sottoscrizione della scrittura privata”; - Il sig. MONELLI NELLO, all’epoca dei fatti dirigente della società Pol. Sampolese, della violazione dell’art. 1, comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed agli artt. 29 e 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., per avere sottoscritto un accordo economico – mediante scrittura privata – con il quale la società si impegnava a versare, per la stagione sportiva 2013/2014, al calc. Esposito Arcadi la somma complessiva di € 3.200 ( € 400 x 8 mensilità); - Il calc. ESPOSITO ARCADI, all’epoca dei fatti tesserato per la soc. Pol. Sampolese, della violazione dell’art. 1, comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D. ed agli artt. 29 e 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., per avere sottoscritto un accordo economico – mediante scrittura privata – con il quale la soc. Pol. Sampolese si impegnava a versargli, per la stagione sportiva 2013/2014, la somma complessiva di € 3.200 (€ 400 x 8 mensilità), e per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale, pur essendo stato regolarmente convocato a mezzo telegramma per il giorno 17.9.2014; - la soc. VIRTUS LIBERTAS, nata dalla fusione tra la soc. Pol. Primavera e la soc. Pol. Sampolese, in quanto a quest’ultima appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva. Ritualmente eseguite le notifiche, il calc. ESPOSITO ha inviato una memoria difensiva. Contesta le violazioni attribuitegli : 1) "l'accordo sottoscritto non era a titolo di accordo economico, ma trattavasi esclusivamente di rimborso spese" in quanto tra lavanderia. che puntualmente pagava ogni mese, carburante e trasferte e allenamenti non riusciva neanche a coprire le spese sostenute anche dalla sua famiglia e, soprattutto, le spese mediche a seguito degli infortuni capitati durante le partite e gli allenamenti. In particolare ad un infortunio del 15.9.2013 per il quale dovette far ricorso all'Ospedale, con spese a suo carico. Complessivamente le spese sostenute sino al giugno 2014 sono state di € 3.316, di cui rimborsate solo 2.800; 2) che non ha potuto presentarsi il 17.9.2014 al collaboratore della Procura Federale perché, dal 6 luglio 2014 si trovava per lavoro all'estero, dove tuttora risiede. Peraltro, il giorno 16.9.2014 sua madre parlò con il dr. Pipitone per fargli presente la situazione ed il predetto disse a sua madre di mandare una comunicazione via e mail e tutto sarebbe finito li. Crede di avere chiarito i fatti, con l'annullamento del deferimento, in quanto non ha avuto nessuna responsabilità nella vicenda, anzi ne è parte lesa ed ha agito sempre in buona fede. Il calc.ESPOSITO è rappresentato, per delega, nell'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 anni di inibizione per i sigg. GIROLDI DANIELE e MONELLI NELLO, l'ammenda di € 1.500 e la penalizzazione di 1 punto in classifica per l'A.S.D. VIRTUS LIBERTAS e con la squalifica per 12 mesi del sig. ESPOSITO ARCADI, nei confronti del quale non ritiene di procedere circa la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del C.G.S. risultando giustificata la mancata presentazione al Collaboratore della Procura Federale. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria inviata dal sig. ESPOSTO e sentito il suo rappresentante; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 6, 8, 18 e 19 del C.G.S., equitativamente, d e l i b e r a - di infliggere ai sigg. GIROLDI DANIELE e MONELLI NELLO la inibizione per anni 2, da scontare nel momento in cui dovessero tesserarsi, a qualsiasi titolo presso la F.I.G.C., alla soc. A.S.D. VIRTUS LIBERTAS l'ammenda di € 1.000 ed al sig. ESPOSITO ARCADI la squalifica per 12 mesi, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo presso la F.I.G.C.. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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