COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD ALABARDA CALCIO (Terza Categoria) avverso la squalifica per quattro giornate di gara del calciatore GIANNONE Giuseppe (in c.u. n° 45 del 26.02.2015 Del. Trieste)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD ALABARDA CALCIO (Terza Categoria) avverso la squalifica per quattro giornate di gara del calciatore GIANNONE Giuseppe (in c.u. n° 45 del 26.02.2015 Del. Trieste) Con tempestivo reclamo la ASD ALABARDA CALCIO impugnava la pronuncia con cui il GST aveva squalificato il suo calciatore GIANNONE Giuseppe “Poiché, in qualità di capitano della squadra ospite, proferiva frasi ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara quando quest'ultimo aveva già decretato la fine dell'incontro”. La reclamante chiedeva la revoca della squalifica del proprio calciatore “in quanto completamente estraneo alla motivazione della squalifica” sul presupposto che ”ciò che è riportato dall’arbitro non corrisponde a verità” e che “Il nostro direttore sportivo e lo stesso atleta assicurano di non essere venuti in contatto con l’arbitro” che “nel suo referto asserisce fatti non veritieri”. Il reclamo è inammissibile. Per giurisprudenza costante di questa Corte Sportiva, già Commissione Disciplinare Territoriale, la semplice negazione dei fatti iscritti a referto si scontra frontalmente con il principio essenziale della giustizia sportiva, dettato dall’art. 35/1.1 CGS: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Motivare il reclamo con un semplice: non è vero, come ha fatto la reclamante, non porta argomenti logici al processo sportivo che possano essere almeno analizzati dalla Corte, a cui resta a priori inibita ogni valutazione critica del provvedimento impugnato. L’impostazione data dalla società al reclamo corrisponde a non motivarlo, in contrasto con il dettato dell’art. 33/5 “i reclami ! devono essere motivati”; mentre, ai sensi dell’art. 33/6 “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) Dichiara inammissibile il reclamo; b) dispone l’addebito della tassa reclamo a carico della reclamante.
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