COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD MANIAGO (Serie C Calcio a Cinque) avverso la squalifica per quattro giornate di gara del calciatore MARCHINI Mattia (in c.u. n° 45 del 26.02.2015 Del. Trieste)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 05.03.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA ASD MANIAGO (Serie C Calcio a Cinque) avverso la squalifica per quattro giornate di gara del calciatore MARCHINI Mattia (in c.u. n° 45 del 26.02.2015 Del. Trieste) Con tempestivo reclamo la ASD MANIAGO impugnava la pronuncia con cui il GST aveva squalificato il suo calciatore MARCHINI Mattia “ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) CGS Espulso per aver colpito con un calcio un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento, si rivolgeva con un ingiuria ad uno degli arbitri.”. La reclamante chiedeva la riduzione della squalifica del proprio calciatore affermando che lo stesso fosse stato “influenzato da continue e ripetute frasi ingiuriose rivolte dal giocatore avversario” e che la condotta sanzionata fosse consistita in un semplice “calcetto” all’avversario, “con la palla vicina e non con gesti premeditati o pesanti”, evidenziando che l’avversario, che era a terra, “si è rialzato subito a prendere posizione”. Il reclamo è infondato. Gli sforzi della reclamante tesi a dimostrare che il “calcetto” inferto all’avversario a terra non è stato violento, sono vani, perché il GST non ha addebitato al calciatore una ipotesi violenta, che di per sé avrebbe comportato una squalifica “minima” per tre giornate di gara ai sensi dell’art. 19/4 lett. b CGS, cui aggiungere la squalifica “minima” per due giornate di gara (cinque in tutto) come sanzione per le frasi irriguardose espresse all’indirizzo del direttore di gara ai sensi dell’art. 19/4 lett. a CGS. L’apprezzato garbo che traspare dalle righe del reclamo, volto a cogliere soprattutto l’aspetto umano della azione violativa del proprio tesserato si infrange nella certamente non-proba condotta di calciare un avversario, e soprattutto nella non-leale condotta di averlo colpito nel mentre questi era a terra, e quindi in condizione di inferiorità. Ad avviso della Corte, così, il GST ha fatto buon governo della autorità sanzionatoria e il suo provvedimento merita conferma. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) Dichiara infondato il reclamo; b) dispone l’addebito della tassa reclamo a carico della reclamante.
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