COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS OLGIATA 20.12 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIORDANO GUGLIELMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 162 DEL 12.02.2015 (GARA: OLIMPUS OLGIATA – S. FRANCESCA CABRINI DELL’ 8.02.2015 – Campionato Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 185 del 6/3/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS OLGIATA 20.12 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIORDANO GUGLIELMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 162 DEL 12.02.2015 (GARA: OLIMPUS OLGIATA – S. FRANCESCA CABRINI DELL’ 8.02.2015 – Campionato Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 185 del 6/3/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore Giordano Guglielmo assumendo che il proprio tesserato non abbia rivolto espressioni offensive verso l’arbitro, ma, al momento dell’espulsione, imprecava per il rammarico della sanzione subita; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento ingiurioso del calciatore Giordano Guglielmo; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore Giordano Guglielmo è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
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