COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D RUFINESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 DEL 10.02.15, (GARA: MONTELEONE SABINO – RUFINESE CALCIO DELL’ 08.02.15Campionato Seconda Ctg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELL’A.S.D RUFINESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 DEL 10.02.15, (GARA: MONTELEONE SABINO - RUFINESE CALCIO DELL’ 08.02.15Campionato Seconda Ctg.) IL Tribunale Federale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; lette il reclamo, osserva: Il referto arbitrale riferisce di insulti razziali da parte dei sostenitori della Rufinese Calcio nei confronti del direttore di gara. Sulla scorta di tale documentazione Il G.S., richiamando l’art.11 I comma CGS, applicava la sanzione pecuniaria in esame. Sebbene il referto arbitrale costituisca fonte di prova privilegiata nel nostro ordinamento sportivo, il reclamo non fornisce alcun elemento probatorio che possa giustificare l’esclusione della responsabilità; tuttavia, esclusivamente in riferimento alla categoria si ritiene di poter mitigare nel quantum la sanzione. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda da €.400,00 ad €.250,00.
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