COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 11/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 26/06/2014 a carico di: 1. Matteo ARBUSCHI, in prestito alla FC Zavattarello dall’AC Bressana 1918; 2. Andrea BRAMBILLA, in prestito alla FC Zavattarello dall’AC Bressana 1918; 3. Maska BRICHETTI, tesserato FC Zavattarello; 4. Francesco CALIGIURI, tesserato FC Zavattarello; 5. Antonio CANNARILE, tesserato FC Zavattarello; 6. Davide CASTAGNA, tesserato FC Zavattarello 7. Riccardo CLAVA, tesserato FC Zavattarello; 8. Christian COMIN, tesserato FC Zavattarello; 9. Diego CORTI, tesserato FC Zavattarello; 10. Alberto FERRARI, tesserato FC Zavattarello; 11. Bruno FERRARI, tesserato FC Zavattarello; 12. Tommaso FRACASSI, ora tesserato per la SS CORTEOLONESE; 13. Edoardo GANDINI, tesserato FC Zavattarello; 14. Giovanni GIAMONA, ora tesserato ACD MONTEBELLO; 15. Matteo MANENTI, tesserato FC Zavattarello; 16. Giacomo Nicolò MANTOVANI, ora tesserato FBC CASTEGGIO 1898 ASD; 17. Giampaolo MOLINELLI, ora tesserato GSD GIOVANILE LUNGAVILLA; 18. JOUSSEF NEFZAOUI, tesserato FC Zavattarello; 19. Filippo NOBILI, tesserato FC Zavattarello; 20. Fulvio ROSSAROLA, tesserato FC Zavattarello; 21. Davide PANCINI, ora tesserato US RETORBIDO; 22. Antonio SENATORE, ora tesserato ASD PORTALBERESE; 23. Dario TRIGLIONE, ora in prestito alla ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO; 24. Gianluca ZOLO, tesserato FC Zavattarello ; 25. Tommaso BOGLIARDI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 26. Mattia VIANI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 27. Giovanni TOSCANI, tesserato FC Zavattarello; 28. Nicola ROVATI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’AC Bressana 1918; 29. Francesco NOBILI, tesserato FC Zavattarello; 30. Arber NAZERAJ, tesserato FC Zavattarello; 31. Nicholas MARCHESE, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 32. Nabil LAAZRAOUI, tesserato FC Zavattarello; 33. Giovanni GALLERATI, tesserato FC Zavattarello; 34. Federico CASTELLI, tesserato FC Zavattarello; per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione dell’art. 43 commi 1,2,3, delle NOIF, per aver omesso di sottoporsi a visita medica per il rinnovo annuale dell’idoneità alla pratica sportiva ed avere comunque partecipato alle numerose gare elencate nelle premesse; 35) Carlo BRICHETTI, Presidente e Legale Rappresentante della FC ZAVATTARELLO per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione dell’art. 43 commi 1,2,3, delle NOIF, per avere sottoscritto i moduli di tesseramento dei predetti calciatori ed attestato che essi erano in possesso dei certificati di idoneità alla partica sportiva, consentendo loro di partecipare all’attività calcistica, invece è emerso che alcuni di essi, sin dalla data del tesseramento, non erano in possesso di tale certificazione e per non avere controllato che ad altri giocatori era scaduta la validità annuale della certificazione stessa; 36. la società FC ZAVATTARELLO per rispondere della violazione dell’art. 43 commi 5 delle NOIF per aver utilizzato i predetti calciatori nell’attività calcistica, privi della valida certificazione annuale di idoneità all’attività agonistica ed a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al signor Carlo BRICHETTI, Presidente e Legale Rappresentante della FC ZAVATTARELLO ed ai 35 giocatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 11/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 26/06/2014 a carico di: 1. Matteo ARBUSCHI, in prestito alla FC Zavattarello dall’AC Bressana 1918; 2. Andrea BRAMBILLA, in prestito alla FC Zavattarello dall’AC Bressana 1918; 3. Maska BRICHETTI, tesserato FC Zavattarello; 4. Francesco CALIGIURI, tesserato FC Zavattarello; 5. Antonio CANNARILE, tesserato FC Zavattarello; 6. Davide CASTAGNA, tesserato FC Zavattarello 7. Riccardo CLAVA, tesserato FC Zavattarello; 8. Christian COMIN, tesserato FC Zavattarello; 9. Diego CORTI, tesserato FC Zavattarello; 10. Alberto FERRARI, tesserato FC Zavattarello; 11. Bruno FERRARI, tesserato FC Zavattarello; 12. Tommaso FRACASSI, ora tesserato per la SS CORTEOLONESE; 13. Edoardo GANDINI, tesserato FC Zavattarello; 14. Giovanni GIAMONA, ora tesserato ACD MONTEBELLO; 15. Matteo MANENTI, tesserato FC Zavattarello; 16. Giacomo Nicolò MANTOVANI, ora tesserato FBC CASTEGGIO 1898 ASD; 17. Giampaolo MOLINELLI, ora tesserato GSD GIOVANILE LUNGAVILLA; 18. JOUSSEF NEFZAOUI, tesserato FC Zavattarello; 19. Filippo NOBILI, tesserato FC Zavattarello; 20. Fulvio ROSSAROLA, tesserato FC Zavattarello; 21. Davide PANCINI, ora tesserato US RETORBIDO; 22. Antonio SENATORE, ora tesserato ASD PORTALBERESE; 23. Dario TRIGLIONE, ora in prestito alla ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO; 24. Gianluca ZOLO, tesserato FC Zavattarello ; 25. Tommaso BOGLIARDI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 26. Mattia VIANI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 27. Giovanni TOSCANI, tesserato FC Zavattarello; 28. Nicola ROVATI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’AC Bressana 1918; 29. Francesco NOBILI, tesserato FC Zavattarello; 30. Arber NAZERAJ, tesserato FC Zavattarello; 31. Nicholas MARCHESE, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 32. Nabil LAAZRAOUI, tesserato FC Zavattarello; 33. Giovanni GALLERATI, tesserato FC Zavattarello; 34. Federico CASTELLI, tesserato FC Zavattarello; per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione dell’art. 43 commi 1,2,3, delle NOIF, per aver omesso di sottoporsi a visita medica per il rinnovo annuale dell’idoneità alla pratica sportiva ed avere comunque partecipato alle numerose gare elencate nelle premesse; 35) Carlo BRICHETTI, Presidente e Legale Rappresentante della FC ZAVATTARELLO per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione dell’art. 43 commi 1,2,3, delle NOIF, per avere sottoscritto i moduli di tesseramento dei predetti calciatori ed attestato che essi erano in possesso dei certificati di idoneità alla partica sportiva, consentendo loro di partecipare all’attività calcistica, invece è emerso che alcuni di essi, sin dalla data del tesseramento, non erano in possesso di tale certificazione e per non avere controllato che ad altri giocatori era scaduta la validità annuale della certificazione stessa; 36. la società FC ZAVATTARELLO per rispondere della violazione dell’art. 43 commi 5 delle NOIF per aver utilizzato i predetti calciatori nell’attività calcistica, privi della valida certificazione annuale di idoneità all’attività agonistica ed a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al signor Carlo BRICHETTI, Presidente e Legale Rappresentante della FC ZAVATTARELLO ed ai 35 giocatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Con provvedimento del 26.06.2014 il Procuratore Federale, - esaminati gli atti che hanno dato origine al procedimento n. 674/13-14, da cui si evince che: il signor Fabio TONDO, allenatore di Base tesserato ne corso della SS 2012/2013 e fino al 12.12.2013 per la società FC Zavattarello, in data 27.12.2013 inoltrava l’esposto alla Procura Federale FIGC sostenendo che all’inizio della SS 2012-2013 veniva a conoscenza che alcuni giocatori tesserati per la FC Zavattarello non erano stati sottoposti a visita medica per l’accertamento della idoneità sportiva nella stagione precedente. Lo stesso si adoperava affinché i calciatori fossero tutti in regola con la certificazione medica ed infatti i giocatori venivano sottoposti a visita medica in due scaglioni: il 25.10.2012 ed l’08.11.2012. All’inizio della SS 2013-2014, ricevuta dalla società FC Zavattarello una risposta evasiva circa la regolarità della certificazione annuale dei giocatori, accertava presso i calciatori che molti di loro erano scoperti, nonostante partecipassero agli allenamenti ed alle gare ufficiali, perché l’idoneità sportiva annuale era scaduta. Successivamente, fatta presente alla società la situazione, veniva esonerato in data 12.12.2013; - con nota del 13.01.2014, ad integrazione dell’esposto, Fabio TONDO riferiva alla Procura Federale che il giorno 10.01.2014, la società FC Zavattarello aveva sottoposto a visita medica sportiva tutti i calciatori. - Rilevato che a. durante gli accertamenti il Collaboratore della Procura Federale, ha verificato che in data 28.08.2013 Fabio TONDO si era tesserato in qualità di allenatore di base per la società FC Zavattarello e dopo pochi giorni alcuni giocatori gli confidavano che non erano in regola con le previste visite mediche per l’idoneità sportiva, per cui rappresentava il problema alla dirigenza e riceveva l’assicurazione che le visite mediche erano già state programmate. In effetti tra il mese di ottobre e novembre 2012 il dott. D’INTRONO sottoponeva i giocatori all’accertamento sanitario, con validità un anno (le scadenze erano per un gruppo il 24.10.2013 ed un secondo al 07.11.2013); b. all’inizio del mese di ottobre 2013 lo stesso Fabio Tondo richiedeva al segretario BALLERINI di programmare le visite mediche di rinnovo; c. siccome in data 24.10.2013 era stata superata la prima scadenza senza che la società avesse sottoposto a visita medica i giocatori, si recava dal Vice presidente BUZZI, al quale faceva presente che rassegnava le proprie dimissioni da allenatore, ma il giorno dopo Dirigente Sportivo CASTELLI lo rassicurava dicendo che nel giro di 15 giorni tutti i calciatori si sarebbero sottoposti le apposite visite mediche; d. durante l’allenamento dell’11.12.2013, Antonio CANANARILE confidava a Fabio Tondo di essere scoperto da visita medica dal mese di dicembre 2012, pur avendo disputato numerose partite, ed appreso ciò verificava che la maggior parte dei calciatori non era in regola con la visita medica per la idoneità sportiva, per cui si recava presso il Vice Presidente BUZZI esprimendo le proprie rimostranze; e. il giorno successivo gli veniva comunicato l’esonero. - Rilevato che i calciatori Bruno FERRARI e Davide CASTAGNA, hanno ammesso che la società FC Zavattarello aveva sempre trascurato di fare sostenere ai calciatori le visite mediche sanitarie, che soltanto nei mesi di ottobre e novembre 2012 erano stati svolti gli opportuni accertamenti e in data 10.01.2014, quando era già scaduta da qualche mese la validità annuale delle precedenti certificazioni le visite erano state ripetute da due medici negli spogliatoi, i quali avevano fatto effettuare gli elettrocardiogrammi da sforzo ai calciatori. - Rilevato che il sig. Paolo BALLERINI, segretario della FC Zavattarello, ha dichiarato che in data 10.01.2014, si era occupato personalmente di fare sottoporre a visita medica i calciatori nella SS 2013/2014 dal dott. D’INTRONO dell’ASL di Pavia, presso il Centro Sportivo di Casatisma (PV) e che il ritardo era stato dovuto alla mancanza di liquidità della società FC Zavattarello; - Rilevato che il sig. Carlo BRICHETTI, Presidente della FC ZAVATTARELLO, ha dichiarato che non si era mai interessato personalmente di organizzare le visite mediche per l’accertamento dell’idoneità sportiva e che di tale attività si occupavano i dirigenti BALLERINI e CASTELLI e ha escluso che l’esonero dell’allenatore Fabio TONDO sia connesso alle sue insistenti richieste di far sottoporre i calciatori a visita medica. - Rilevato inoltre che, il Collaboratore della Procura federale ha acquisito: - presso il CRL le distinte della gare della squadra FC Zavattarello, in un n. di 30, relative al campionato di Seconda Categoria della SS 2012/2013 ed in un n. di 30 per coloro che avevano disputato gare in Prima Cat. Nella SS 2013/2014; - presso la FC Zavattarello i certificati medici dei calciatori, in 22 per quelli che disputato le gare della SS 2012/2013 ed in 24 per quelli che hanno disputato le gare della SS 2013/2014 ed acquisiva in un momento successivo altri 7 certificati medici. - Considerato che sono state esaminate le gare disputate, nella SS 2012/2013 e 2013/2014 dai calciatori della FC Zavattarello e che dalle verifiche effettuate si è potuto constatare che i seguenti calciatori hanno disputato gare in modo irregolare in quanto sprovvisti dei certificati medici ovvero in quanto scaduti della validità annuale, in violazione dell’art. 43, commi 1,2,3 NOIF e della DM 18.02.1982: 1. Matteo ARBUSCHI, SS 2012/2013 4 gare; 2. Andrea BRAMBILLA, SS 2012/2013 6 gare; 3. Maska BRICHETTI, SS2012/2013 9 gare; 4. Francesco CALIGIURI, SS 2012/2013 7 gare; 5. Antonio CANNARILE, SS 2012/2013 1 gara e SS 2013/2014 14 gare; 6. Davide CASTAGNA, SS 2012/2013 6 gare e SS 2013/2014 8 gare; 7. Riccardo CLAVA, SS 2012/2013 6 gare e SS 2013/2014 6 gare; 8. Christian COMIN, SS 2012/2013 12 gare e SS 2013/2014 13 gare; 9. Diego CORTI, SS 2012/2013 3 gare e 2013/2014 3 gare; 10. Alberto FERRARI, SS 2012/2013 7 gare e SS 2013/2014 8 gare; 11. Bruno FERRARI, SS 2012/2013 28 gare e SS 2013/2014 15 gare; 12. Tommaso FRACASSI, SS 2012/2013 2 gare; 13. Edoardo GANDINI, ss 2012/2013 7 gare; 14. Giovanni GIAMONA, SS 2012/2013 8 gare; 15. Matteo MANENTI, SS 2012/2013 10 gare; 16. Giacomo Nicolò MANTOVANI, SS 2012/2013 16 gare; 17. Giampaolo MOLINELLI, SS 2012/2013 11 gare; 18. JOUSSEF NEFZAOUI, SS 2012/2013 9 gare e SS 2013/2014 3 gare; 19. Filippo NOBILI, SS 2012/2013 5 gare e SS 2013/2014 7 gare; 20. Fulvio ROSSAROLA, SS 2012/2013 12 gare; 21. Davide PANCINI, SS 2012/2013 7 gare; 22. Antonio SENATORE, SS 2012/2013 5 gare e SS 2013/2014 7 gare; 23. Dario TRIGLIONE, SS 2012/2013 7 gare; 24. Gianluca ZOLO, 2012/2013 9 gare e 2013/2014 6 gare; 25. Tommaso BOGLIARDI, 2013/2014 8 gare; 26. Mattia VIANI, 2013/2014 8 gare; 27. Giovanni TOSCANI, 2013/2014 2 gare; 28. Nicola ROVATI, 2013/2014 13 gare; 29. Francesco NOBILI, 2013/2014 4 gare; 30. Arber NAZERAJ, 2013/2014 5 gare; 31. Nicholas MARCHESE, 2013/2014 2 gare; 32. Nabil LAAZRAOUI, 2013/2014 5 gare; 33. Giovanni GALLERATI, 2013/2014 1 gara; 34. Federico CASTELLI, 2013/2014 11 gare; - Ritenuto che l’inadempienza a sottoporsi a visita medica per il rinnovo annuale del certificato di idoneità sportiva da parte dei calciatori ed avere partecipato comunque a gare ufficiali integri a loro carico la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, ai sensi dell’art 1 commi 1 CGS in relazione all’art. 43 commi 1,2,3, NOIF; - Ritenuto che il comportamento del sig. Carlo BRICHETTI, Presidente e Legale Rappresentante della FC ZAVATTARELLO, per aver sottoscritto le liste di tesseramento dei predetti calciatori ed attestato che essi erano in possesso dei certificati medici di idoneità sportiva, consentendo la loro partecipazione all’attività calcistica, i alcuni dei quali erano invece sprovvisti della visita medica fin dal loro tesseramento presso la FC Zavattarello e per non avere controllato che ai rimanenti giocatori era scaduta la validità annuale dell’idoneità sportiva, integri violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, ai sensi dell’art 1 commi 1 CGS in relazione all’art. 43 commi 1,2,3, NOIF; - Ritenuto infine che l’utilizzo dei giocatori nelle gare ufficiali privi della valida certificazione medica comporti la responsabilità della FC ZAVATTARELLO ai sensi dell’art. 43 commi 5 NOIF per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente Carlo BRICHETTI - Visto l’art. 43 comma 6 delle NOIF DEFERIVA avanti questa Corte Sportiva di Appello 1. Matteo ARBUSCHI, in prestito alla FC Zavattarello dall’AC Bressana 1918; 2. Andrea BRAMBILLA, in prestito alla FC Zavattarello dall’AC Bressana 1918; 3. Maska BRICHETTI, tesserato FC Zavattarello; 4. Francesco CALIGIURI, tesserato FC Zavattarello; 5. Antonio CANNARILE, tesserato FC Zavattarello; 6. Davide CASTAGNA, tesserato FC Zavattarello 7. Riccardo CLAVA, tesserato FC Zavattarello; 8. Christian COMIN, tesserato FC Zavattarello; 9. Diego CORTI, tesserato FC Zavattarello; 10. Alberto FERRARI, tesserato FC Zavattarello; 11. Bruno FERRARI, tesserato FC Zavattarello; 12. Tommaso FRACASSI, ora tesserato per la SS CORTEOLONESE; 13. Edoardo GANDINI, tesserato FC Zavattarello; 14. Giovanni GIAMONA, ora tesserato ACD MONTEBELLO; 15. Matteo MANENTI, tesserato FC Zavattarello; 16. Giacomo Nicolò MANTOVANI, ora tesserato FBC CASTEGGIO 1898 ASD; 17. Giampaolo MOLINELLI, ora tesserato GSD GIOVANILE LUNGAVILLA; 18. JOUSSEF NEFZAOUI, tesserato FC Zavattarello; 19. Filippo NOBILI, tesserato FC Zavattarello; 20. Fulvio ROSSAROLA, tesserato FC Zavattarello; 21. Davide PANCINI, ora tesserato US RETORBIDO; 22. Antonio SENATORE, ora tesserato ASD PORTALBERESE; 23. Dario TRIGLIONE, ora in prestito alla ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO; 24. Gianluca ZOLO, tesserato FC Zavattarello ; 25. Tommaso BOGLIARDI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 26. Mattia VIANI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 27. Giovanni TOSCANI, tesserato FC Zavattarello; 28. Nicola ROVATI, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’AC Bressana 1918; 29. Francesco NOBILI, tesserato FC Zavattarello; 30. Arber NAZERAJ, tesserato FC Zavattarello; 31. Nicholas MARCHESE, in prestito alla ZAVATTARELLO dall’OLTREPOVOGHERA; 32. Nabil LAAZRAOUI, tesserato FC Zavattarello; 33. Giovanni GALLERATI, tesserato FC Zavattarello; 34. Federico CASTELLI, tesserato FC Zavattarello; 35) Carlo BRICHETTI, Presidente e Legale Rappresentante della FC ZAVATTARELLO 36) la soc. FC ZAVATTARELLO - esaminati i documenti depositati dai deferiti; - preso atto che il sig. Nabil LAAZRAOUI – Nicola ROVATI – Federico CASTELLI – Andrea BRAMBILLA – Maska BRICHETTI – Matteo MANENTI – Davide CASTAGNA – Alberto FERRARI – Joussef NEFZAOUI – Filippo NOBILI – Antonio SENATORE – Gianluca ZOLO – Bruno FERRARI – Carlo BRICHETTI e la società FC ZAVATTARELLO hanno chiesto di essere ammessi al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. nei termini indicati nel verbale ed il Rappresentante della Procura ha prestato il proprio assenso alle richieste di patteggiamento formulate; - preso atto che il Rappresentante della Procura, in relazione alla posizione di Giacomo Nicolò MANTOVANI e di Giampaolo MOLINELLI ha chiesto il proscioglimento alla luce della documentazione depositata dagli stessi che prova la regolarità dei certificati medici durante il periodo interessato; - preso atto che con riferimento agli altri deferiti, il Rappresentante della Procura ha formulato le seguenti richieste, in ordine alla violazione delle norme di cui all’atto di deferimento: - per Giovanni GALLERATI: 1 giornata di squalifica; - per Nicolas MARCHESE: 1 giornata di squalifica; - per Giovanni TOSCANI: 1 giornata di squalifica; - per Tommaso FRACASSI: 1 giornata di squalifica; - per Matteo ARBUSCHI: 2 giornate di squalifica; - per Francesco NOBILI: 2 giornate di squalifica; - per Aber NAZERAJ: 2 giornate di squalifica; - per Francesco CALGIURI: 3 giornate di squalifica; - per Diego CORTI: 3 giornate di squalifica;; - per Christian COMIN: 3 giornate di squalifica; - per Edoardo GANDINI: 3 giornate di squalifica; - per Giovanni GIAMMONA: 3 giornate di squalifica; - per Davide PANCINI: 3 giornate di squalifica; - per Dario TRIGLIONE: 3 giornate di squalifica; - per Tommaso BOGLIARDI: 3 giornate di squalifica; - per Mattia VIANI: 3 giornate di squalifica; - per Antonio CANNARILE: 4 giornate di squalifica; - per Riccardo CLAVA: 4 giornate di squalifica; - per Fulvio ROSSAROLA: 4 giornate di squalifica; OSSERVA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto delle richieste di applicazione delle sanzioni avanzate dai deferiti, ai sensi dell’Art. 23 CGS, in merito alle quali ha prestato consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti, nonchè del fatto che il comportamento addebitato agli stessi risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non potendo pertanto trovare luogo, nel caso in esame, un provvedimento di proscioglimento. Visto l'Art. 23 CGS, APPLICA 1. ai sigg.ri: - Nabil LAAZRAOUI, tesserato FC ZAVATTARELLO - Nicola ROVATI in prestito alla FC ZAVATTARELLO dall’AC BRESSANA 1918; - Federico CASTELLI tesserato FC ZAVATTARELLO 1 giornata di squalifica. 2. ai sigg.ri: - Andrea BRAMBILLA in prestito alla FC ZAVATTARELLO dall’AC BRESSANA 1918; - Maska BRICHETTI, tesserato FC ZAVATTARELLO - Matteo MANENTI ora tesserato FBC CASTEGGIO 1898 2 giornate di squalifica. 3. ai sigg.ri: - Davide CASTAGNA tesserato FC ZAVATTARELLO - Alberto FERRARI tesserato FC ZAVATTARELLO - Joussef NEFZAOUI tesserato FC ZAVATTARELLO - Filippo NOBILI tesserato FC ZAVATTARELLO - Antonio SENATORE ora tesserato per ASD PORTALBERESE - Gianluca ZOLO tesserato FC ZAVATTARELLO 3 giornate di squalifica; 4. ai sigg.ri - Bruno FERRARI tesserato FC ZAVATTARELLO 4 giornate di squalifica 5. per il signor Carlo BRICHETTI Presidente della FC ZAVATTARELLO 3 mesi di inibizione 6. per la società FC ZAVATTARELLO Euro 400,00 di ammenda. La richiesta di proscioglimento formulata dal Rappresentante della Procura Federale nei confronti dei sigg.ri Giacomo Nicolò MATOVANI e Giampaolo MOLINELLI, in quanto dagli atti emerge che detti giocatori erano in possesso di regolare certificato medico per l’idoneità sportiva allorquando hanno partecipato alle gare indicate nell’atto deferimento merita di essere accolta P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara il proscioglimento di Giacomo Nicolò MATOVANI e Giampaolo MOLINELLI La responsabilità dei signori Giovanni GALLERATI, Nicolas MARCHESE, Giovanni TOSCANI, Tommaso FRACASSI, Matteo ARBUSCHI, Francesco NOBILI, Arber NAZERAJ, Francesco CALIGIURI, Diego CORTI, Christian COMIN, Edoardo GANDINI, Giovanni GIAMMONA, Davide PANCINI, Dario TRIGLIONE, Tommaso BOGLIARDI, Mattia VIANI, Antonio CANNARILE, Riccardo CLAVA, Fulvio ROSSAROLA, per violazione dell’art. 1, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 43 commi 1,2,3 delle NOIF, risulta provata. Infatti, come emerge chiaramente dai documenti e dagli atti depositati dalla Procura Federale nel presente giudizio, i suddetti giocatori hanno omesso di sottoporsi a visita medica per il rinnovo annuale dell’idoneità alla pratica sportiva e hanno partecipato alle numerose gare ufficiali. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS. PQM La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara la responsabilità dei sig.ri Giovanni GALLERATI, Nicolas MARCHESE, Giovanni TOSCANI, Tommaso FRACASSI, Matteo ARBUSCHI, Francesco NOBILI, Arber NAZERAJ, Francesco CALIGIURI, Diego CORTI, Christian COMIN, Edoardo GANDINI, Giovanni GIAMMONA, Davide PANCINI, Dario TRIGLIONE, Tommaso BOGLIARDI, Mattia VIANI, Antonio CANNARILE, Riccardo CLAVA, Fulvio ROSSAROLA, per violazione dell’art. 1, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’obbligo di osservanza delle norme e atti federali con riferimento all’art. 43 commi 1,2,3 delle NOIF COMMINA - ai sigg.ri Giovanni GALLERATI, Nicolas MARCHESE, Giovanni TOSCANI, Tommaso FRACASSI 1 giornata di squalifica; - Matteo ARBUSCHI, Francesco NOBILI, Arber NAZERAJ, 2 giornate di squalifica; - ai sigg.ri Francesco CALIGIURI, Diego CORTI, Christian COMIN, Edoardo GANDINI, Giovanni GIAMMONA, Davide PANCINI, Dario TRIGLIONE, Tommaso BOGLIARDI, Mattia VIANI 3 giornate di squalifica; - ai sigg.ri Antonio CANNARILE, Riccardo CLAVA, Fulvio ROSSAROLA, 4 giornate di squalifica. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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