COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul – Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Società Cobra Kai A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Lenardon Lapo per tre gare (C.U. n. 31 del 28/01/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul - Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Società Cobra Kai A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Lenardon Lapo per tre gare (C.U. n. 31 del 28/01/2015). - L'impugnazione promossa dalla Società Cobra Kai A.S.D. investe il contenuto della decisione del G.S.T. che sanzionava il comportamento tenuto dal calciatore Leonardon nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 26 gennaio 2015, contro la società Santa Brigida. - Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata: “A fine gara si posizionava sulla soglia dello spogliatoio arbitrale impedendo l'accesso al D.G.. Veniva allontanato da un proprio dirigente”. - La Società, nel reclamo, eccepisce che il giocatore avrebbe solo cercato di ottenere una spiegazione da parte del D.G. per un cartellino rosso, asseritamente esibito, di cui non vi è traccia nel rapporto arbitrale. - Il calciatore si sarebbe però sempre trovato, nell'angusto corridoio che conduce allo spogliatoio dell'arbitro, alle spalle del D.G. e pertanto non avrebbe in alcun modo ostacolato il suo incedere; l'atto di impugnazione dunque conclude conformemente avanzando istanza di revoca della squalifica comminata. All'udienza del 13 febbraio 2015 la società, rappresentata dal Vicepresidente, resa edotta del supplemento arbitrale, attestava la scarsa sicurezza del D.G. nella conduzione della gara sottolineando che, solo dopo la lettura del reclamo, lo stesso avesse dato contezza dell'errore che aveva portato il giocatore a chiedere spiegazioni. Confermando quanto dedotto nell'atto di impugnazione si riportava alle stesse conclusioni. - Il reclamo non può essere accolto. - In effetti lo stesso D.G. nel supplemento specifica di aver “erroneamente espulso” il calciatore Leonardon Lapo ammettendo, con piena sincerità, un plateale errore (l'esibizione del cartellino rosso) difficilmente comprensibile se non all'interno di quella cornice di “confusione” nella gestione della gara eccepita dalla reclamante. - E' però innegabile che deve essere riservata piena credibilità all'arbitro anche quando il medesimo, nello stesso documento, attesta di avere immediatamente informato il giocatore che però, in attesa forse di ulteriori garanzie, si sarebbe posto innanzi al suo spogliatoio impedendogli l'ingresso. - Quale che fosse la motivazione del calciatore - il quale però, ad avviso del D.G. era stato preventivamente reso edotto del disguido - il comportamento assunto appare illegittimo, non conforme al dettato normativo e totalmente estraneo alle regole federali. - La fede privilegiata conferita alle dichiarazioni arbitrali non consente di poter fornire alcuna concretezza alle difese spese nel reclamo e la sanzione adottata dal Giudice di prime cure, cristallizzata la condotta per come sopra esposto, appare congrua e conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata. P.Q.M. - La Corte Sportiva d'Appello Territoriale non accoglie il reclamo della Società Cobra Kai A.S.D. e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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