COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo presentato dall’a.s.d. Faellese avverso la decisione del g.s.t. che ha squalificato il sig. Brocci Lorenzo fino al 30.03.2015.(c.u. n. 36 del 15.1.2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo presentato dall’a.s.d. Faellese avverso la decisione del g.s.t. che ha squalificato il sig. Brocci Lorenzo fino al 30.03.2015.(c.u. n. 36 del 15.1.2015) Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Brocci Lorenzo, poiché “a fine gara offendeva il D.G. e quindi, preso un tubo per acqua, gli indirizzava un getto raggiungendolo ad un fianco”. Con il reclamo proposto, sottoscritto anche dal calciatore, la società richiede una riduzione della sanzione. Non contesta la descrizione dei fatti indicata dal D.G., ma evidenzia e sottolinea la totale mancanza di volontarietà di attingere l’arbitro con un getto d’acqua. Allega al reclamo le foto dello stato dei luoghi, al fine di avvalorare la tesi difensiva, sostenendo che è del tutto plausibile che durante la pulizia delle scarpe da gioco alcuni schizzi possano aver raggiunto l’arbitro durante il suo passaggio. Conclude con la richiesta di audizione personale. All’udienza odierna, nessun rappresentante della società si presenta, mentre partecipa il calciatore Brocci, sottoscrittore anch’egli del reclamo, assistito dal legale di fiducia. La parte ribadisce quanto già esposto nel gravame, confermando le offese al D.G. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, ricostruisce la dinamica dell’accaduto, precisando che il gesto del calciatore è stato accompagnato dall’offesa, e afferma non avere alcun dubbio sull’intenzionalità dell’incolpato. Alla luce degli atti, pertanto, questo Collegio ritiene non potersi accogliere le motivazioni a difesa, stante anche quanto precisato dal D.G. In relazione all’entità della sanzione, questa appare equa, tenuto appunto conto della volontarietà del comportamento del tesserato. La decisione del Giudice Sportivo, pertanto, merita conferma. P.Q.M. la C.A.S.T.T. respinge il reclamo, disponendo l’incameramento della relativa tassa
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