COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’A.C.D. FOLGOR CASTELLUCCIO 2008 avverso la squalifica per 5 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Cianchi Giacomo.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’A.C.D. FOLGOR CASTELLUCCIO 2008 avverso la squalifica per 5 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Cianchi Giacomo. Reclama la società A.C.D. Folgor Castelluccio 2008 avverso la squalifica per 5 gg. inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Cianchi Giacomo, con la seguente motivazione: “per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con un pugno al volto ed avergli provocato un taglio con sanguinamento”; La società contesta la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, chiedendo una riduzione della sanzione. In particolare, la reclamante nega l’episodio di violenza, rilevando che se questo fosse avvenuto la società avrebbe ulteriormente sanzionato il calciatore 'tenendolo fermo' per un periodo superiore alle cinque giornate comminate. Tiene a precisare che, in occasione dell’episodio oggetto d'esame, il Cianchi è intervenuto per dirimere un alterco tra due giocatori, frapponendosi a loro, limitandosi ad allontanare il calciatore avversario (Patrascu) attingendolo con una spinta sul petto, senza violenza. Rileva, pertanto, che il gesto del Cianchi non può aver procurato conseguenze al Patrascu, evidenziando che lo stesso calciatore, precedentemente all'episodio in questione, si era procurato una ferita in occasione di uno scontro di giuoco. Conclude evidenziando, ai fini dell'impugnazione e della relativa richiesta di riduzione della sanzione, la buona condotta del calciatore nel periodo di militanza sportiva e il pentimento del calciatore per l’episodio avvenuto, chiedendo in via istruttoria di essere 'eventualmente' ascoltata. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue. Preliminarmente, si osserva che non si è dato luogo alla richiesta di audizione avanzata dalla reclamante, in quanto la stessa richiesta risulta formulata in via meramente ipotetica. Il Collegio ritiene opportuno ancora una volta ricordare alle società, ai calciatori e, comunque, a tutti i soggetti che abbiano interesse e titolo a partecipare all'udienza di discussione dinanzi all'Organo Giudicante, di farne espressamente richiesta nel reclamo – in modo non equivoco – conformemente alle disposizioni vigenti (art. 34, c.6, C.G.S.). Passando al merito, il Collegio osserva che il provvedimento del Giudice Sportivo oggi impugnato risulta corretto e pienamente conforme alla narrazione arbitrale dei fatti. Occorre evidenziare, infatti, che il reclamo proposto dalla società Folgor Castelluccio 2008 si sostanzia nel negare, recisamente, l'esistenza della condotta violenta del Cianchi, asserendo che la ferita riportata dal calciatore Patrascu sarebbe frutto di uno scontro di giuoco avvenuto precedentemente al fatto in questione. La versione fornita dalla reclamante viene smentita dalla minuziosa descrizione dei fatti indicata negli atti arbitrali, i quali contengono elementi e circostanze che divergono con quelle della società, sia in riferimento alla tipologia del gesto, sia relativamente all'entità delle lesioni cagionate. Il narrato arbitrale, infatti, riferisce che il Cianchi 'con fare minaccioso colpiva con un pugno un avversario, sotto l'occhio sinistro, procurandogli un taglio di circa mezzo centimetro, con fuoriuscita di sangue', evidenziando, in modo non equivoco, la sussistenza degli elementi costituenti la fattispecie incriminante oggi contestata (elemento soggettivo – elemento oggettivo) alla luce del principio di prevalenza delle risultanze arbitrali ex art. 35, c.1.1, C.G.S.. Si osserva, infine, che la richiesta di riduzione formulata dalla reclamante non è degna di accoglimento, in quanto la fattispecie oggetto d'indagine risulta correttamente calibrata dal Giudice di prime cure, in relazione all'orientamento di seguito ed applicato da quest'Organo Giudicante che considera, in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 19, c.4, lett. c), C.G.S., condotte violente di 'particolare gravità' quelle che abbiano inevitabilmente cagionato lesioni e conseguenze di vario tipo. Né, del resto, paiono di rilievo ai fini della riduzione le dedotte circostanze attenuanti, atteso che la sanzione comminata al calciatore risulta comminata, alla luce della richiamata normativa, al minimo edittale. P.Q.M. la CS.A.T.T.: - rigetta il ricorso proposto dalla società A.C.D. Folgor Castelluccio 2008, confermando il provvedimento impugnato; - ordina l’addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it