COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Società Cobra Kai A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tavanti Daniele per sei gare (C.U. n. 31 del 28/01/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Società Cobra Kai A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tavanti Daniele per sei gare (C.U. n. 31 del 28/01/2015). La Società Cobra Kai A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 26 gennaio 2015, contro la società Santa Brigida. Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Tavanti Daniele: “A seguito di decisione tecnica del D.G., teneva nei suoi confronti atteggiamento gravemente irriguardoso, alla notifica del provvedimento disciplinare scagliava a terra la fascia di capitano e cercava di avvicinarsi al D.G. con fare minaccioso ma veniva fermato dai compagni di squadra. Sanzione aggravata perché capitano”. La Società reclamante non contesta l'atteggiamento irriguardoso ma specifica che il giocatore avrebbe solo chiesto al D.G., restando ad oltre 5 metri di distanza, le motivazioni del provvedimento disciplinare. Nulla nel comportamento del giocatore avrebbe lasciato desumere un concreto pericolo di aggressione nei confronti dell'arbitro e pertanto la società sottolinea una evidente sproporzione della squalifica rispetto all'entità ed alla lesività delle condotte; insiste per una diversa quantificazione della sanzione irrogata concludendo, conformemente a quanto contenuto nel reclamo, per la riduzione della stessa. In data 13 febbraio 2015 era presente, previa convocazione, in rappresentanza della società Cobra Kai il Vicepresidente il quale, preso atto di quanto indicato dal D.G. sul supplemento di rapporto, ribadiva le censure avanzate nell'atto di impugnazione affermando di essere meravigliato dalla presa di posizione dell'arbitro. Il medesimo non avrebbe infatti corso alcun pericolo trovandosi sempre a distanza considerevole dal giocatore. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel rapporto di gara sono particolarmente precise le descrizioni delle singole condotte illecite poste in essere dal Capitano che consentono di dettagliare le violazioni oggetto di censura. Il supplemento poi specifica inequivocabilmente che l'arbitro ha esattamente percepito e correttamente valutato il comportamento gravemente minaccioso assunto dal calciatore; rileva che la reazione illegittima posta in essere dal medesimo sarebbe stata arginata solo grazie alla pronta reazione di un dirigente. Non appare convincente la difesa laddove nega, in ragione del fatto che il calciatore non sia riuscito ad avvicinarsi fisicamente al D.G., che l'atteggiamento minaccioso possa essere adeguatamente riconosciuto dall'arbitro; il dato invece sembra solo dimostrare che l'azione di “contenimento”, correttamente operata dalla dirigenza, ha effettivamente impedito qualsiasi possibile contatto tra i due soggetti impedendo il degenerare della discussione. La valutazione del trattamento sanzionatorio può invece essere mitigata dalla considerazione che il gesto di abbandonare a terra la fascia di Capitano e le due frasi offensive risultano, anche alla luce del supplemento arbitrale, assolutamente contestuali. Pur nell'oggettiva illiceità di un comportamento non corretto tenuto dal giocatore squalificato che non dovrebbe mai assumere, anche in considerazione del ruolo ricoperto, alcun atteggiamento offensivo o minaccioso nei confronti del D.G., la sanzione irrogata deve essere comunque oggetto di una minima riduzione, anche nella sussistenza dell'aggravante contestata; una rivalutazione della posizione, collegata alla puntuale analisi delle singole violazioni, così per come dettagliate dal G.S.T., appare complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Cobra Kai A.S.D. e riduce la squalifica inflitta al calciatore Tavanti Daniele a cinque gare (anziché sei). Dispone la restituzione della relativa tassa.
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