COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Sesto Calcio – Fortis Juventus (1-7) del 1/2/2015. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n.32 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Sesto Calcio – Fortis Juventus (1-7) del 1/2/2015. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n.32 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Fortis Juventus avverso la squalifica per tre gare inflitta al calciatore Cianferoni Riccardo il quale “A fine gara teneva contegno irriguardoso nei confronti del D.G. Sanzione aggravata poichè capitano”. La società reclamante contesta la versione arbitrale sostenendo che il termine “coglione” pronunciato dal tesserato era riferito ad un avversario reo di avergli tirato un calcio a gioco fermo. Chiede una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto modifica la versione fornita in prime cure ove manifestava la certezza che il termine “coglione” fosse stato indirizzato a lui, sostenendo che siccome negli ultimi minuti di gara il Cianferoni aveva contestato quasi ogni sua decisione gli ha “fatto ritenere che l’offesa fosse rivolta nei miei confronti o al massimo nei confronti di un dirigente del sesto calcio, data la presenza, al momento della stretta di mano, mia e loro, restando comunque sia una cosa grave e da punire”. La Corte, visionati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In via preliminare il Collegio rileva che la valutazione circa l’irrogazione di una sanzione non spetta agli arbitri ma ai Giudici Sportivi. Premesso quanto sopra, appare evidente ictu oculi, come la versione del fatto fornita dall’arbitro diverga in maniera plateale confrontando i suoi due scritti. Infatti, mentre nel primo si evince con chiarezza che il termine sconveniente e sicuramente irriguardoso pronunciato dal calciatore Cianferoni era diretto all’arbitro in maniera inequivocabile, nel secondo scritto si evidenzia che la certezza è diventata una presunzione ed è venuta meno anche quella relativa al soggetto passivo cui l’espressione è stata rivolta. Questo Giudice, ribadisce ancora una volta, che il rapporto di gara deve essere redatto in modo chiaro ed inequivocabile, ma soprattutto deve essere veritiero nel suo contenuto. Infatti, la modifica del pensiero arbitrale, contenuta nel supplemento, fa pensare ad una mancanza di certezza circa il fatto riferito in prime cure, con la conseguenza di avere indotto il G.S. (e mai l’arbitro) ad emettere una sanzione non consona rispetto a quanto avvenuto, con il risultato che il calciatore è stato punito in virtù di un atteggiamento che con ogni probabilità non ha posto in essere con le modalità indicate in primitivo. Da quanto esposto il Collegio rileva comunque che il comportamento tenuto dal calciatore deve essere sanzionato anche se con una quantificazione diversa. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. ed infligge al calciatore Cianferoni Riccardo la squalifica per una giornata di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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