COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della soc. Follonica avverso squalifica Ceccotti Luca fino al 26/04/2015. (C.U 43 del 12.02.2015 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della soc. Follonica avverso squalifica Ceccotti Luca fino al 26/04/2015. (C.U 43 del 12.02.2015 ). “Il presidente pro-tempore della soc. USD Follonica, sig. Pacini Valerio, ricorre contro il provvedimento disciplinare comminato al calciatore Ceccotti Luca nella gara di 1° categoria girone “D” Follonica – Donoratico disputata 8/02/2015. Quanto riportato sul CU 43 emesso in data 12/02/2015 dal CRT in merito squalifica del calciatore ci sembra eccessiva, dato che quello riportato dalla stesso calciatore e da calciatori della squadra avversaria non sembra collimare con quanto dichiarato sul comunicato nella sostanza delle motivazioni. Si chede pertanto una eventuale riduzione della squalifica del calciatore.” Questo il testo integrale del reclamo della soc. Follonica su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi. Mancando del tutto i motivi che hanno indotto la USD Follonica a non ritenere corretto l’operato del primo Giudice, la Corte, ai sensi del combinato disposto degli art.li 36.2bis e 33 comma 6 ) dichiara il reclamo inammissibile per mancanza di motivazioni. Giova ricordare come ogni reclamo deve essere motivato in maniera molto circostanziata. Le ragioni per le quali il verdetto di primo grado, viene considerato ingiusto o comunque lesivo di un diritto devono essere illustrate e ben spiegate. Non basta dire “… non siamo d’accordo” ma deve essere spiegato il perché. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it