COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della U.S.C. Montelupo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Mori Massimo con una inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/06/2015. (C.U. n. 43 del 12/02/2015.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della U.S.C. Montelupo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Mori Massimo con una inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/06/2015. (C.U. n. 43 del 12/02/2015.) Nel corso della gara “ Montale – Montelupo” valevole per il campionato di Prima categoria, il dirigente in oggetto entrava senza permesso sul terreno di gioco,rivolgendosi al D.G. in maniera irriguardosa. Per tale motivo veniva invitato ad uscire dal campo. Alla notifica del provvedimento afferrava con forza il braccio dell’arbitro, senza procurargli dolore, reiterando le frasi irriguardose.Per tale condotta veniva sanzionato con una inibizione di 4 mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la” USC Montelupo”. Quest’ultima, in maniera estremamente sintetica, chiede la revisione del provvedimento. A tal fine dichiara che il proprio dirigente, dopo che era stato concesso un goal alla squadra avversaria e, ritenendo che l’arbitro avesse sollevato il braccio destro per segnalare un fuorigioco, si avvicinava al medesimo prendendogli il braccio destro, come a voler sottolineare quelle che sembravano essere state le sue intenzioni. L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara afferma che il tesserato in questione, subito dopo la segnatura della rete da parte del Montale, entrava sul terreno di gioco e allontanava tutti i suoi giocatori che protestavano verso il D.G. Quindi profferiva frasi in tono minaccioso e mentre l’arbitro, dopo averlo allontanato dal campo, tentava di riprendere il gioco gli afferrava il braccio destro con forza ma senza procurare alcun dolore, continuando a dirgli che era in malafede. Quindi abbandonava il campo. Successivamente, al termine della gara, si presentava all’ingresso dello spogliatoio, chiedendogli spiegazioni su quanto accaduto. Esaminati gli atti di gara questa Corte D’Appello Territoriale ritiene provati i fatti contestati al tesserato in questione. Ritiene molto precisa la descrizione degli stessi da parte dell’arbitro mentre appare alquanto lacunosa la descrizione degli stessi da parte della reclamante. La sanzione comminata appare assolutamente congrua rispetto alla condotta contestata. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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