COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo g.s.d. Montecatini Murialdo avverso squalifica Bennati Simone fino al 862015 (c.u. n° 28 del 812015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo g.s.d. Montecatini Murialdo avverso squalifica Bennati Simone fino al 862015 (c.u. n° 28 del 812015) Propone rituale reclamo Il GSD Monecatini Murialdo, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pistoia con la seguente motivazione: “A seguito di provvedimento disciplinare sputava in direzione dei piedi del DG senza colpirlo”. La reclamante, nel chiedere in tesi l’annullamento ed in ipotesi una riduzione della sanzione, non nega che il calciatore abbia sputato a terra, ma sostiene che il gesto sia avvenuto per una eccessiva salivazione provocata dal recente impianto di un apparecchio ortodontico che avrebbe reso più difficile la deglutizione. Il fatto quindi non era volontario e lo sputo non era indirizzato al DG. Tali argomentazioni difensive venivano reiterate dal rappresentate delegato dalla società reclamante all’udienza 27 febbraio 2015. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentita come detto la reclamante, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto è estremamente chiaro e sicuro nell’attribuire volontarietà al gesto del Bennati, il quale, secondo il supplemento, dopo aver protestato, guardava fisso in volto il DG e, chinando il volto, sputava a pochi centimetri dai piedi dell’arbitro. Per stessa ammissione della società reclamante il fatto in sé non è contestato, se ne contesta solo la volontarietà. La Corte osserva che la difesa della società è assolutamente irrilevante non assumendo alcuna importanza la presenza di un apparecchio ortodontico che, in tutta evidenza, pur ammettendo che crei un eccesso di salivazione, certo non impedisce di girarsi di lato per sputare lontano dai piedi del DG. Di contro il gesto, proprio per la vicinanza estremamente ridotta tra i due soggetti, induce a ritenere che se il Bennati avesse voluto effettivamente colpire l’arbitro con lo sputo vi sarebbe riuscito con facilità. Si ritiene pertanto che il gesto sia un atto di estremo e gravissimo irriguardo. Anche l’età del calciatore invocata dalla reclamante come un’attenuante, in tali casi viene vista più come un aggravante, testimoniando uno scarso senso di rispetto e di educazione verso il DG, concetti e valori ai quali soprattutto i giovani calciatori vanno indirizzati. Tuttavia, considerando che si è trattato di un gesto estremamente irriguardoso ma non violento, la determinazione della sanzione appare meritevole di attenuazione da cinque a quattro mesi. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Simone Bennati fino al 8 maggio 2015, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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