COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 27.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S.ORSOLA – BAGNAIA DISPUTATA A SCHIAVO DI MARSCIANO IL 18.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : – SQUALIFICA DELL’ALLENATORE FIORINI MARCO FINO AL 03/02/2015; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE URGEGHE GIUSEPPE PER OTTO GARE; – AMMENDA DI €. 1.400,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 27.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. REAL S.ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S.ORSOLA – BAGNAIA DISPUTATA A SCHIAVO DI MARSCIANO IL 18.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : - SQUALIFICA DELL’ALLENATORE FIORINI MARCO FINO AL 03/02/2015; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE URGEGHE GIUSEPPE PER OTTO GARE; - AMMENDA DI €. 1.400,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla posizione dell’allenatore Fiorini Mario ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b) del CGS. Quanto al resto, la Corte rileva che il direttore di gara ha precisato che la manata infertagli alla spalla dal calciatore Urgeghe non gli ha procurato dolore. Si ritiene pertanto di dover ridurre a cinque giornate la squalifica inflitta a detto calciatore. In merito all’episodio verificatosi a fine gara, il direttore di gara ha invece integralmente ribadito quanto già descritto nel referto circa l’aggressione subita da parte di un tifoso della società S. Orsola, che lo ha colpito all’occhio nel tentativo di fare ingresso all’interno dello spogliatoio dell’arbitro stesso. La sanzione inflitta dal G.S. nei confronti della società è congrua rispetto a detto episodio e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla posizione dell’allenatore Fiorini Marco ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b) del C.G.S. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a cinque gare la squalifica nei confronti del calciatore URGEGHE Giuseppe. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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