COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26 DEL 03 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°549/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Real Biscari (matr. 919328) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Daparo Giovanni N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26 DEL 03 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°549/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Real Biscari (matr. 919328) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Daparo Giovanni N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 02/12/2014 prot. 11.520 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La A.S.D. Real Biscari ha tuttavia fatto pervenire le certificazioni mediche dei calciatori Natale Mirko e Mignacca Vincenzo, nulla opponendo a difesa degli altri soggetti deferiti. Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori Natale Mirko e Mignacca Vincenzo, ha insistito sui motivi di deferimento per le altre posizioni ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.800,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone di prosciogliere dagli addebiti contestati i calciatori Natale Mirko e Mignacca Vincenzo e applica: l’ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Real Biscari (matr. 919328); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Daparo Giovanni; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Carnemolla Ivan, Cortese Giorgio, Di Vita Santo, Di Cunta Giovanni, Quattrocchi Sebastiano, Rotondo Giovanni, Stanczyk Patrik Arkadius, Traina Alessio (tesserati Real Biscari all’epoca Dei Fatti); Buccheri Giovanni Biagio, Iapichino Rosario, Terranova Mauro (oggi tesserati USD Ragusa 2014 e tesserati per la Società Real Biscari all’epoca dei fatti); Mancuso Giuseppe, Terranova Antonino, Busacca Vincenzo, Occhipinti Eduardo (oggi tesserati A.S.D. Primavera Acatese e tesserati per la Società Real Biscari all’epoca dei fatti); Pecorari Roberto, Talarico Sandro (oggi tesserati ASD Comiso e tesserati per la Società Real Biscari all’epoca dei fatti); Assenza Giovanni (oggi tesserato ASD Marina Di Ragusa e tesserati per la Società Real Biscari all’epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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