COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26 DEL 03 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n. 52/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE ZISA, tesserato dell’A.S.D. Piccoli Campioni; Società A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (oggi Atletico Vittoria – 936949).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26 DEL 03 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n. 52/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE ZISA, tesserato dell’A.S.D. Piccoli Campioni; Società A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (oggi Atletico Vittoria - 936949). La Procura Federale con nota 5378/201 pf14-15/GC/vdb del 27 gennaio 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: Il Sig. Michele Zisa della violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere definito l’osservatore arbitrale presente alla gara (nel reclamo presentato il 18/02/2014 innanzi all’allora Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Sicilia a seguito delle sanzioni comminate in esito all’incontro Piccoli Campioni / Athena del 02/02/2014) come “il vero ed esclusivo redattore occulto dei fantasiosi fatti esposti in referto che si contestano con forza perché non veritieri e calunniosi per l’epilogo…”, attribuendo allo stesso affermazioni offensive pronunciate nei confronti di dirigenti della Società, senza fornire alcun riscontro probatorio. L’A.S.D. Piccoli Campioni a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto posto in essere dal predetto sig. Michele Zisa. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Per il Sig. Michele Zisa, la sanzione di mesi tre di inibizione. Per l’A.S.D. Piccoli Campioni, la sanzione dell'ammenda di € 150,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare, va evidenziato che risulta in modo documentale che il sig. Michele Zisa è stato l’autore del reclamo sopra indicato, nel quale erano riportate le espressioni e le altre accuse che l’allora Commissione Disciplinare Territoriale, in diversa composizione, ritenne meritevoli di indagine da parte della Procura Federale. Allo stesso modo risulta inequivocabilmente che in merito a tali espressioni e accuse, dal carattere offensivo, la Società deferita o il sig. Michele Zisa, non hanno fornito alcun riscontro probatorio. Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato, consegue come da normativa la responsabilità diretta della Società deferita, avendo il sig. Michele Zisa agito quale delegato alla firma in luogo del Presidente pro tempore, impedito a sottoscrivere il reclamo perché raggiunto da provvedimento disciplinare. Le sanzioni seguono come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Al Sig. Michele Zisa, la sanzione di mesi 3 di inibizione; Alla A.S.D. Piccoli Campioni (oggi A.S.D. Atletico Vittoria), la sanzione dell'ammenda di € 150,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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