COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 181/A APD NBI MISTERBIANCO CT) – Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Munoz Melendez Sandy Daniel – Campionato Allievi Regionali girone “E” gara NBI Misterbianco/Atletico Avola del 01 marzo 2015 – C.U. 391 sgs80 del 05/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 181/A APD NBI MISTERBIANCO CT) - Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Munoz Melendez Sandy Daniel - Campionato Allievi Regionali girone “E” gara NBI Misterbianco/Atletico Avola del 01 marzo 2015 - C.U. 391 sgs80 del 05/03/2015. Con rituale e tempestivo appello la A.P.D. N.B.I. Misterbianco chiede che venga revocata o ridotta la squalifica come sopra indicata, sostenendo che il calciatore sig. Munoz Melendez ha reagito alla provocazione razzista di un calciatore avversario e che mai in passato si è reso protagonista di episodi del genere. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si basa unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara. Dalla lettura del rapporto di gara si evince che al 20° del 2° tempo, mentre l'Atletico Avola portava avanti un'azione di gioco, l'arbitro notava una rissa scatenatasi nei pressi della linea mediana del terreno di gioco, che (scrive testualmente l'arbitro): “coinvolgeva in particolar modo il sig. Munoz Melendez e un avversario, i quali erano intenti a scambiarsi vicendevolmente calci e schiaffi, motivo per cui provvedevo subito alla loro espulsione”. Le considerazioni difensive non trovano quindi alcun riscontro negli atti di gara, né la sanzione appare a questa Corte suscettibile di riduzione, essendo stata adottata al minimo stabilito dall'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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