COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 184/A A.S.D. RAVANUSA (AG) – Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Massimiliano Brunetto e per tre gare calciatori sigg. Avarello Francesco, Di Liberto Ubaldo Walter, Loggia Giuseppe e Sireci Vincenzo – Gara campionato 1^ categoria girone “C” Barrese/Ravanusa del 01 marzo 2015 – C.U. 390 del 04/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 184/A A.S.D. RAVANUSA (AG) - Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Massimiliano Brunetto e per tre gare calciatori sigg. Avarello Francesco, Di Liberto Ubaldo Walter, Loggia Giuseppe e Sireci Vincenzo - Gara campionato 1^ categoria girone “C” Barrese/Ravanusa del 01 marzo 2015 – C.U. 390 del 04/03/2015 Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Ravanusa chiede l'annullamento o la riduzione delle squalifiche sopra indicate. In particolare la Società reclamante sostiene che la sospensione della gara è stata causata dall'ingresso in campo di calciatori, dirigenti e spettatori (presenti nonostante la partita dovesse giocarsi a porte chiuse) della squadra di casa, determinati a raggiungere e colpire il calciatore ospite sig. Brunetto, reo di avere scalciato un avversario che lo aveva colpito con un pugno. I compagni di squadra di quest'ultimo si sono dovuti difendere, per poi uscire dal campo per rifugiarsi negli spogliatoi. L'A.S.D. Ravanusa evidenzia poi una disparità di trattamento tra il sig. Brunetto e il suo aggressore ed evidenzia che gli altri calciatori colpiti da provvedimenti disciplinari in realtà non avrebbero posto in essere alcun atto di violenza essendo peraltro tali provvedimenti privi di motivazioni fondate su fatti concreti. All'udienza dibattimentale il rappresentante legale della società appellante ha insistito nei motivi di appello. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si basa unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara. Dalla lettura del referto di gara e relativo allegato si evince che al 21° del 2° tempo, a gioco fermo, il sig. Brunetto senza un apparente motivo sferrava un pugno in faccia e un calcio allo stomaco al calciatore avversario n° 9, il quale reagiva immediatamente colpendolo con un pugno. Mentre l'arbitro estraeva il cartellino rosso da mostrare ai due calciatori, intervenivano alcuni calciatori della squadra di casa che correvano minacciosamente verso il sig. Brunetto, scrive l'arbitro “con il preciso intento di vendicare l'aggressione”. Contemporaneamente altri calciatori della squadra ospite “cercavano di difendere il proprio compagno dal tentativo di aggressione da parte degli avversari”, nascendo così una rissa che coinvolgeva diversi calciatori partecipanti alla gara e che si prolungava nelle vicinanze della panchina ospite. Nella confusione generale, dice ancora l'arbitro, tra i calciatori intenti a darsi calci e pugni “riuscivo ad individuare per la società Ravanusa: il n° 2 Sireci Vincenzo, il n° 24 La Loggia Giuseppe, il n° 4 Avarello Francesco e il n° 14 Diliberto Ubaldo”. Da quanto sopra esposto appare evidente che le considerazioni difensive in ordine alla pretesa reazione del sig. Brunetto non possono trovare accoglimento, indicando l'arbitro proprio quest'ultimo calciatore quale autore dell'atto di violenza che ha dapprima scatenato la reazione di un avversario e quindi la rissa generale che ha determinato la sospensione della gara. Nè dubbio alcuno scaturisce dall'identificazione degli altri partecipanti alla rissa, ai quali vengono attribuite precise responsabilità derivanti dal compimento di atti violenti in danno degli avversari. Quanto alle sanzioni, può accedersi ad una riduzione per quanto riguarda il calciatore sig. Brunetto, il cui pur grave comportamento violento non è andato oltre al primo contesto, pur se ha causato i più gravi fatti occorsi in prosieguo. Non così per gli altri calciatori raggiunti da sanzione disciplinare, essendo la stessa determinata nel minimo stabilito dall'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, determina in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Massimiliano Brunetto, confermando il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice di primo grado. Senza addebito della tassa reclamo, non versata.
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