• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 28 DEL 17 MARZO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°554/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Venetico (matr. 932418) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Mandanici Tindaro N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 28 DEL 17 MARZO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°554/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Venetico (matr. 932418) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Mandanici Tindaro N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 19/01/2015 prot. 11.679 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa. Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, applica: l’ammenda di € 280,00 a carico della A.S.D. Venetico (matr. 932418); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Mandanici Tindaro; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: La Macchia Francesco, Donia Giovanni, Previti Alessandro, Virgillito Marco, Puiu Ionut Alexandro, (tesserati ASD Venetico); Leone Francesco (oggi tesserato ASD Citta Di Villafranca); Macaran Gabriele (oggi tesserato ASD Spadaforese). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 28 DEL 17 MARZO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°554/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Venetico (matr. 932418) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Mandanici Tindaro N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"