DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°99 del 25/02/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DUE TORRI – NUOVA GIOIESE

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°99 del 25/02/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DUE TORRI - NUOVA GIOIESE Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla L.C. NUOVA GIOESE con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. DUE TORRI la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, i calciatori Matinella Santo e Treppiedi Salvatore, schierati rispettivamente con i nn. 6 e 14 dalla A.S.D. DUETORRI nell'ambito della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per nullità degli atti di trasferimento presso la suddetta società, a causa di vizi inerenti la sottoscrizione del relativi modelli; - lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, con le quali si contestano esclusivamente profili di inammissibilità del reclamo, per mancata comunicazione alla controparte nei termini; - visto il C.U. N.4/TFN - Sez. Tess. del 17 febbraio 2015 con cui il Tribunale federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio pervenuta da codesto Giudice sportivo, dichiara "validi ed efficaci i tesseramenti dei calciatori Matinella Santo e Treppiedi Salvatore in favore della società A.S.D. DUE TORRI"; - lette le ulteriori memorie inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, entro il termine previsto dall'art. 21, C.G.S. CONI; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della L.C. NUOVA GIOIESE 1967;
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