F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 6258/242 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 6258/242 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015). Il deferimento Con atto del 19/2/2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per la violazione di cui al Titolo I, paragrafo III), lettera A) punto 2) del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e della Delibera FIGC n. 497/CF del 27 maggio 2014 recante proroga del termine dal 16 settembre 2014 al 16 ottobre 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. per non aver depositato presso CO.VI.SO.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014. la Società AS Varese 1910 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa. Il Signor Laurenza Nicola e la Società AS Varese 1910 Spa non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 19/3/2015 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Laurenza Nicola la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso il difensore delle parti deferite, il quale ha segnalato il mancato raggiungimento di un accordo ex art. 23 CGS, attesa la contestazione della recidiva da parte della Procura federale, e ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento dell’illecito ascritto ai deferiti. In particolare il “memorandum riepilogativo”, all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 21.11.2014, evidenzia che la AS Varese 1910 Spa nel periodo di riferimento maggio-giugno 2014 non ha versato ritenute IRPEF per un importo pari ad € 524.452,68. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dai deferiti. Risulta quindi applicabile al caso in esame la specifica normativa federale. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale federale Nazionale, Sezione disciplinare infligge al Sig. Laurenza Nicola la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società AS Varese 1910 Spa quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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