F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETRIT BERISHA (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa) – (nota n. 5444/129 pf13-14 SP/blp del 28.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETRIT BERISHA (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa) - (nota n. 5444/129 pf13-14 SP/blp del 28.1.2015). Il deferimento Con provvedimento del 28.1.2015 la Procura federale ha deferito il calciatore Etrit Berisha, tesserato per la Società SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 40, comma 4 delle NOIF, per aver sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con la Società SS Lazio Spa in data 1.9.2013, con documenti depositati presso l’ufficio tesseramenti della FIGC dalla predetta Società in data 1/2 Settembre 2013, pur avendo in precedenza sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con la Società Chievo Verona in data 29.7.2013, con documentazione depositata presso l’ufficio tesseramento FIGC dalla Società Chievo Verona in data 30.7.2013 e in data 2.9.2013, così determinando la violazione della normativa federale che vieta al calciatore di sottoscrivere nella stessa stagione sportiva richieste di tesseramento per più Società. : Il patteggiamento Alla riunione del 26.2.2015 il deferito Etrit Berisha, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.3.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Etrit Berisha, tramite il propri legali, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Etrit Berisha, sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 22.000,00 (€ ventiduemila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) a carico del Sig. Etrit Berisha. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it