LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 2 febbraio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. EMPOLI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 2 febbraio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. ROMA – Soc. EMPOLI
Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.33 odierne) in merito al comportamento tenuto al 19° minuto del secondo tempo dal calciatore Miralem Pjanic (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Mario Rui Silva Duarte (Soc. Empoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le (poche) immagini televisive disponibili, riconducibili ad un'unica telecamera, documentano che, nella circostanza segnalata, al termine di un’azione d’attacco romanista, esauritasi in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore giallo-rosso veniva contrastato nel movimento, a notevole distanza dal pallone, dal calciatore empolese che, in conseguenza del contatto, cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interrompeva il giuoco senza adottare alcun provvedimento disciplinare. A tale proposito, il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.40 odierne) “…né il sottoscritto né i miei collaboratori abbiamo visto il contatto tra i due calciatori” Le immagini televisive non consentono di esprimere un giudizio certo circa la rilevanza disciplinare della condotta segnalata. E’ certo, infatti, che il calciatore empolese venne colpito sul lato destro del costato (salvo ipotizzare una incomprensibile simulazione); è anche del tutto presumibile che sia stato colpito dal braccio destro del Pjanic, ma dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa la dinamica del movimento (una manata? un pugno? una spinta?), circa l’energia impressa e, soprattutto, circa la presumibile, ma non certa, intenzionalità lesiva, che connota la condotta violenta. E poiché la sanzione disciplinare non può fondarsi su presunzioni possibilistiche, P.Q.M. delibera di non sanzionare il comportamento del calciatore Miralem Pjanic (Soc. Roma), in merito alla segnalazione del Procuratore federale