LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. GENOA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. LAZIO – Soc. GENOA
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 50% dei 7.700 sostenitori della squadra laziale, collocati nel settore denominato “Curva Nord”, indirizzavano ripetutamente (al 2°, 13°, 23°, 32°, 35°, 39°, 42° e 45°) ai calciatori nn. 11 e 21 della squadra avversaria grida e cori inequivocabilmente espressivi di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio; rilevato che per la Società bianco-celeste la precedente violazione di comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 94 del 17 dicembre 2013) non è ostativa alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova” P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.