LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DEL 3 marzo 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. SASSUOLO – Soc. LAZIO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DEL 3 marzo 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. SASSUOLO – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 14.06 del 2 marzo 2015) in merito al comportamento tenuto al 26° minuto del primo tempo dal calciatore Simone Zaza (Soc. Sassuolo) nei confronti del calciatore Stefan Radu (Soc. Lazio); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-celeste, procedente in possesso della palla nella zona centrale del campo, veniva contrastato frontalmente nell’azione dall’attaccante nero-verde che, con il braccio sinistro portato all’altezza della spalla, toccava al capo l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 14.31 del 2 marzo 2015) “In riferimento a quanto accaduto al 26° circa del primo tempo (Comunicazione del Giudice Sportivo), contatto tra il calciatore Sig. Zaza Simone n. 10 della soc. Sassuolo e il calciatore Sig. Radu Stefan n. 26 della soc. Lazio, confermo di aver visto direttamente il contatto valutandolo come normale contatto di giuoco”. Il comportamento dello Zaza è stato quindi “visto” dall’Arbitro e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa.