LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67/TB del 14.01.2015 CAMPIONATO NAZIONALE ” D. B E R R E T T I GARA CASERTANA – AVERSA NORMANNA
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 67/TB del 14.01.2015
CAMPIONATO NAZIONALE " D. B E R R E T T I
GARA CASERTANA - AVERSA NORMANNA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che al termine della gara una persona in quel momento non identificata infrangeva
contro una rete di protezione del campo di gioco una sedia di plastica, i cui frammenti
venivano lanciati verso il direttore di gara che rientrava negli spogliatoi, senza colpire;
- che la medesima persona si introduceva poi negli spogliatoi brandendo un lungo
frammento della predetta sedia con il quale colpiva ripetutamente l’arbitro al braccio
sinistro ed alla schiena oltre che raggiungerlo con schiaffi e pugni;
- che un dirigente della società ospitante intervenuto in difesa dell’arbitro veniva colpito
da un pugno al viso;
- che il successivo intervento di altri dirigenti della società Casertana permetteva
l’allontanamento dell’aggressore e la sua successiva identificazione;
- che l’arbitro dopo l’aggressione denunciava forte dolore e veniva condotto in ospedale
per accertamenti e successivamente dimesso;
- che l’aggressore dopo essere stato identificato dalla polizia veniva denunciato alla
Compagnia dei Carabinieri di Marcianise da un dirigente della società Casertana;
- che dall’esame dei fatti come innanzi rilevati emerge con evidenza che la società
Casertana non ha adottato né efficacemente attivato modelli di organizzazione idonei a
prevenire comportamenti della specie di quelli verificatesi;
- che accertata la responsabilità della società Casertana, và però preso atto della
concreta cooperazione dei propri tesserati per impedire più gravi conseguenze e per
identificare il proprio sostenitore responsabile dell’aggressione che risulta essere il
padre del calciatore Massaro Salvatore espulso durante la gara;
- che pertanto si procede all’adozione di sanzioni in misura attenuata ricorrendo la
circostanza richiesta dall’art. 13 comma 2 del C.G.S.
- tutto ciò premesso, in considerazione della particolare gravità degli eventi innanzi
descritti,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Casertana le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 5.000,00;
- obbligo di disputare Due gare effettive del Campionato “D. Berretti” a porte chiuse;
- obbligo del risarcimento danni, se richiesti;
- di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.