LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.93/DIV del 16.12.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAVONA – FORLI’

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.93/DIV del 16.12.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAVONA – FORLI’ - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e la segnalazione della società Forlì ai sensi dell’Art. 35 C.G.S., o s s e r v a - che al 18’ minuto del 2° tempo di gara l’arbitro ha decretato l’espulsione del calciatore n. 5 Drudi Mirko della società Forlì perché commetteva fallo su un avversario interrompendo una chiara occasione da rete; - che con segnalazione presentata nei termini la società Forlì lamentava l’errore di persona in quanto l’autore del fallo in questione non sarebbe stato il calciatore n. 5, Drudi Mirko ; - che la società con la segnalazione allegava video sintesi della gara per l’utilizzo ai sensi dell’ art. 35 comma 1.2 del C.G.S.; - che verificata la piena garanzia tecnica e documentale delle riprese televisive si è proceduto all’esame delle stesse; - che dalla visione dell’episodio appare chiara ed inequivocabile che a commettere il fallo è il n. 7 della società Forlì Fantoni Simone e non il n. 5 Drudi Mirko. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di squalificare per una gara effettiva il calciatore Fantoni Simone della società Forlì per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo. - La tassa non va addebitata.
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