DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 Comunicato Ufficiale N. 112 del 15.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B RECLAMO GARE DEL 27/09/2014: VIRTUS RUTIGLIANO – FUTSAL BARLETTA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112
Comunicato Ufficiale N. 112 del 15.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B RECLAMO GARE DEL 27/09/2014: VIRTUS RUTIGLIANO – FUTSAL BARLETTA Reclamo proposto dalla Società Virtus Rutigliano avverso l’esito della gara Virtus Rutigliano - Barletta del 27.09.2014. Il Giudice Sportivo esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il ricorso in esame la società ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Vivaldo Ettore in corso di squalifica. Il ricorso è fondato e va accolto. Infatti il nominato in questione con il C.U. N. 711 del 24.04.2014 è stato squalificato per una giornata effettiva di gara. Poiché tale sanzione riguardava gare dell’ultima giornata del campionato di Serie B della stagione sportiva 2013/2014 e tenuto conto che la società Futsal Barletta non ha preso parte ad ulteriori gare di play off p play out, la sanzione, conformemente al dettato dell’art. 22 comma 6 del C.G.S. doveva essere scontata nella stagione sportiva successiva, cosa che non è avvenuta in quanto il calciatore in questione risulta inserito nella lista dei partecipanti al gioco presentata all’arbitro. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 076 del 02.10.2014 decide: a) accogliere il ricorso comminando alla società Futsal Barletta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) di considerare scontata la squalifica la squalifica inflitta al calciatore, Vivaldo Ettore non essendo stato schierato nell’incontro Futsal Barletta – Centro Sociale Giovanile del 04.10.2014 c) la tassa di reclamo non viene addebitata.
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