DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 Comunicato Ufficiale N. 138 del 22.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 04/10/2014: PORTO SAN GIORGIO – FOLIGNO CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138
Comunicato Ufficiale N. 138 del 22.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 04/10/2014: PORTO SAN GIORGIO – FOLIGNO CALCIO A 5 Reclamo proposto dalla Società Porto San Giorgio avverso l’esito della gara Porto San Giorgio – Foligno Calcio a 5 del 04.10.2014 – Serie B Girone D. Il Giudice Sportivo rilevato che la società ricorrente, dopo aver preannunciato telegraficamente il reclamo avverso l’esito della gara in oggetto, non ha fatto pervenire entro i termini previsti dall’art. 29 comma 4 lettera G, le relative motivazioni a sostegno della propria doglianza, lo respinge, dichiarandolo inammissibile. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 096 del 09,10,2014 decide: a) Di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Porto San Giorgio – Foligno Calcio a Cinque 2 -5; b) La tassa di reclamo viene addebitata, ai sensi dell’art. 33 comma 8 del C.G.S..
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