DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 Comunicato Ufficiale N. 139 del 22.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B RECLAMO GARE DEL 04/10/2014: BULDOG LUCREZIA – CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139
Comunicato Ufficiale N. 139 del 22.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B RECLAMO GARE DEL 04/10/2014: BULDOG LUCREZIA – CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO Reclamo proposto dalla Società Buldog Lucrezia avverso l’esito della gara Buldog Lucrezia – Carrè Futsal Chiuppano del 04.10.2014 – Serie B Girone C. Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in oggetto, osserva: con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato il calciatore Buonanno Francesco, in corso di squalifica, senza peraltro aver provveduto ad inviare le relative motivazioni entro i termini previsti dall’art. 29 comma 7 lettera B del C.G.S.. Infatti, poichè la gara si è disputata il giorno 4 ottobre 2014, le argomentazioni di che trattasi avrebbero dovuto essere spedite entro l’8 ottobre, e non il 9 come si evince dal timbro postale della raccomandata, anomalia peraltro riscontrata in sede di controdeduzioni dalla società convenuta. Tuttavia, poiché trattasi di posizione irregolare di calciatore, lo scrivente ufficio, avvalendosi delle prerogative di cui al combinato disposto degli art. 29 commi 7 e 8 lettera A del C.G.S., ritiene comunque di entrare nel merito della questione ed analizzarla. Infatti il calciatore Buonanno Francesco, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, militando nella società Mir Montecchio, è stato squalificato con il C.U. N. 647/2014, per due giornate effettive di gara sanzionate nel corso del Campionato Under 21. Avendo lo stesso cambiato società al termine della stagione, la sanzione, ai sensi dell’art. 22 comma 6 del C.G.S., andava scontata nelle prime gare ufficiali della nuova società di appartenenza. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 096 del 09.10.2014, decide: a) Di respingere il ricorso proposto dalla società Buldog Lucrezia per inosservanza dei termini procedurali di invio delle motivazioni a sostegno; b) Di procedere d’ufficio a comminare alla società Carrè Futsal Chiuppano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; c) Di considerare scontate le due giornate di squalifica comminate al calciatore Buonanno Francesco, non essendo stato schierato dalla propria società nelle gare dell’11 e del 18 ottobre 2014. d) La tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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