DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 187 Comunicato Ufficiale N. 187 del 12.11.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 2/11/2014:A.S.D. Thiene Zanè Calcio a 5 – A.S,D. Carrè Futsal Chiuppano
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 187
Comunicato Ufficiale N. 187 del 12.11.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 2/11/2014:A.S.D. Thiene Zanè Calcio a 5 – A.S,D. Carrè Futsal Chiuppano Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano. Il Giudice Sportivo esaminato il gravame in oggetto,regolarmente prodotto nei termini, osserva:con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Mazzariol Joao Paulo in qualità di fuori-quota senza peraltro che venissero osservate le particolari disposizioni diramate al riguardo con C.U.N.1/2014. Sostiene la reclamante che il nominato in questione non poteva essere schierato come fuori-quota, in quanto risulta essere stato tesserato per la F.I.G.C. in data 29.10.2010 posteriormente al compimento del 18° anno di età. Infatti il calciatore di che trattasi, Italiano, nato il 29/4/1991, per poter prendere parte all’incontro come fuori quota, e rientrare nell’alveo delle specifiche disposizioni in materia, avrebbe dovuto o essere tesserato entro il 28.4.2009, prima del compimento del diciottesimo anno di età e non come rilevato in data 29/10/2010, o in alternativa, essere tesserato presso la F.I.G.C. entro il 30/06/2013, senza però essere stato precedentemente tesserato come rilevato, presso federazione estera. Alla luce di tali considerazioni il ricorso è pertanto fondato P.Q.M. a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U. N.178 del 06/11/2014 Decide a) di accogliere il ricorso comminando alla Società A.S.D. Thiene Zanè Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto delle reclamante per il presente gravame.
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