DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 223 Comunicato Ufficiale N. 223 del 26.11.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 08/10/2014: CASTELMONTE C5 – CALCIO A 5 ATIESSE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 223
Comunicato Ufficiale N. 223 del 26.11.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 08/10/2014: CASTELMONTE C5 – CALCIO A 5 ATIESSE Reclamo proposto dalla Società Castellamonte C5 avverso l’esito della gara Castellamonte C5 – Calcio a 5 Atiesse dell’8.11.2014 – Serie B. Il Giudice Sportivo esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termino osserva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate al riguardo con C.U. N. 1/2014. Com’è noto, infatti, ai sensi della predetta normativa, nelle gare di Serie B è fatto obbligo alle società di impiegare almeno sei calciatori, di cui uno nato dal 1 gennaio 1993, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FICG entro il 30/06/2013 senza essere stati precedentemente tesserati presso altra federazione estera. Nelle stesse gare inoltre è fatto obbligo di impiegare almeno 3 calciatori italiani dei quali almeno uno nato dal 1 gennaio 1993. Premesso quanto sopra, dall’esame dell’elenco dei calciatori della Società Atiesse presentata all’arbitro, mentre risulta soddisfatta l’incombenza riguardante l’impiego dei calciatori tesserati FIGC prima del 18° anno di età dei quali uno nato dal 1 gennaio 1993, altrettanto non può dirsi per l’impiego degli ulteriori tre calciatori italiani dei quali uno nato dal 01/01/1993, in quanto gli altri elementi schierati nella gara di che trattasi sono tutti calciatori provenienti da federazione estera dei quali uno solo è da considerarsi cittadino italiano. Per di più tra di essi non risulta l’impiego del calciatore nato dopo il 01/01/1993. La molteplicità della irregolarità comporta, pertanto, l’accoglimento del ricorso. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 199 del 13.11.2014, decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla Società Atiesse la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) La tassa di reclamo non è dovuta.
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