DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 388 Comunicato Ufficiale N. 388 del 21.01.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 06/01/2015:A.S.D. Tenax Sport Club – S.S.Audax 1970 S.A.

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 388 Comunicato Ufficiale N. 388 del 21.01.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 06/01/2015:A.S.D. Tenax Sport Club – S.S.Audax 1970 S.A. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Tenax Sport Club. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5 lettera A del CGS, per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Bartoletti Lorenzo, in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione, come da C.U. N. 332 del 05.01.2015. Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati debbono essere scontate, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CGS, a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Pertanto, poiché il C.U. N. 332 è stato pubblicato in data 5.1.2015, la sanzione andava scontata nella gara del 6.1.2015. e non come sostiene la convenuta in sede di controdeduzione nella gara della successiva domenica 11.01.2015. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 354 del 09.01.2015, si decide di comminare alla società Audax S. Angelo 1970 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; la squalifica a carico del calciatore Bartoletti Lorenzo risulta regolarmente scontata, in quanto lo stesso non ha preso parte alla successiva gara della Società, disputata in data 11.1.2015. La tassa di reclamo non viene addebitata.
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