DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 543 Comunicato Ufficiale N.543 del 10.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 14/02/2015: A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 – A.S.D. ATLANTE GROSSETO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 543 Comunicato Ufficiale N.543 del 10.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 14/02/2015: A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 – A.S.D. ATLANTE GROSSETO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atlante Grosseto Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in epigrafe regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato il calciatore Sestili Niccolò in corso di squalifica. Sostiene la reclamante che il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare all’incontro di che trattasi in quanto doveva ancora scontare quattro delle cinque giornate di squalifica comminategli nella stagione sportiva 2013/2014 di cui al C.U. 730 del 15/04/2014, allorquando militava nella società Reggiana Calcio a 5, essendo stato espulso durante la gara Kaos Futsal - Reggina Calcio a 5 del campionato Nazionale Under 21. Avendo il nominato in questione cambiato Società ed essendo stato tesserato per la corrente stagione sportiva per la Sangiorgese Calcio a 5 ai sensi dell’Art. 22 comma 6 del CGS le residue quattro giornate di squalifica andavano scontate nelle prime gare ufficiali della nuova Società di appartenenza. Dall’esame delle distinte presentate all’arbitro nelle gare disputate dalla Società sangiorgese calcio a 5 dall’inizio della stagione fino alla gara con la Società reclamante, il Calciatore Sestili Niccolò risulta schierato sin dalla prima giornata. Questi, più volte espulso nel corso della corrente stagione sportiva, ha regolarmente scontato le squalifiche attinenti al presente campionato, mentre per le giornate di gara residue riguardanti la pregressa stagione sportiva questo non risulta avvenuto. Né consegue pertanto che ha preso parte all’incontro richiamato in oggetto in posizione irregolare. P.Q.M. a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U. N.482 del 19/02/2015, decide a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Sangiorgese Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; b) di considerare non scontate, per le motivazione dianzi riportate la squalifica residua di quattro giornate di gara risalente alla stagione sportiva 2013/2014; c) di trasmettere gli atti alla procura federale per i provvedimenti di competenza; d) La tassa di reclamo non è addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it